Incarto n.
52.95.00362

DP 122/95

leo

Lugano

2 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  11 maggio 1995 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

la decisione 25 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti (no. 5/95) che nega all'insorgente il permesso di esporre un pannello pubblicitario a __________, in __________;

 

 

vista la risposta 29 maggio 1995 del Dipartimento;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 25 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alla __________ il permesso di esporre un pannello pubblicitario (cm 271,5 x 128) a doppia facciata in via __________ a __________, sul mappale no. __________ RFD di proprietà __________, in prossimità dell'intersezione con via "__________", ravvisando in esso un potenziale pericolo per la sicurezza del vicino incrocio;

 

 

                                         che la __________ ha impugnato la predetta risoluzione dipartimentale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

 

 

                                         che l'insorgente nega che il controverso impianto pubblicitario possa in qualche modo pregiudicare la sicurezza della circolazione, adducendo sostanzialmente che:

 

                                         .     la sicurezza della circolazione é già garantita dalla velocità ridotta imposta agli utenti dalla presenza della vicina rotonda,

 

                                         .     la visuale per gli utenti che da via "__________" si immettono sulla cantonale non verrebbe limitata più di quanto già non lo sia attualmente a causa della presenza di alcuni box;

 

                                         .     la censurata risoluzione dipartimentale disattende i principi di adeguatezza e di proporzionalità;

 

 

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni che postula la conferma della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, nei considerandi che seguono;

 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo ben nota allo scrivente Tribunale la situazione dei luoghi;

 

 

                                         che giusta l'art. 4 LIns, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;

 

 

                                         che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;

 

 

                                         che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCS);

 

 

                                         che il controverso pannello pubblicitario verrebbe esposto su di un sedime privato in via __________ a __________ all'angolo con via "__________", tra la carreggiata e una costruzione adibita a box, posta parallelamente alla strada cantonale e meglio come risulta dalla documentazione fotografica annessa all'istanza;

 

 

                                         che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la posa del suddetto impianto pubblicitario nelle modalità definite dalla relativa istanza, contribuirebbe senz'altro a ridurre la visuale agli utenti di via "__________" che si immettono sulla cantonale;

 

 

                                         che tuttavia tale inconveniente può essere facilmente emendato applicando il pannello pubblicitario a ridosso della retrostante costruzione (box), la cui facciata, sprovvista fra l'altro di aperture, ben si presta a tale scopo;

 

 

                                         che nei limiti testé descritti il ricorso va quindi accolto e il provvedimento dipartimentale, siccome lesivo del diritto, annullato. Gli atti vengono pertanto rinviati all'autorità cantonale, affinché rilasci all'insorgente il permesso di esporre l'insegna alle condizioni menzionate;

 

 

                                         che le ripetibili seguono la soccombenza;

 

 

 

 

 

 

visti gli art. 6 LCS; 95 e seg. OSS; 4, 17 LIns; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  di conseguenza:

1.1.   la decisione 25 aprile 1995 del dipartimento delle istituzioni (n. 5/95) é annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al dipartimento affinché, alle condizioni indicate, rilasci all'insorgente il permesso di esporre l'insegna pubblicitaria.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

 

 

                                 3.-   Lo Stato rifonderà all'insorgente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

 


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario