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Incarto n. DP 122/95 leo |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Gardo Petrini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 11 maggio 1995 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 25 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti (no. 5/95) che nega all'insorgente il permesso di esporre un pannello pubblicitario a __________, in __________; |
vista la risposta 29 maggio 1995 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 25 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alla __________ il permesso di esporre un pannello pubblicitario (cm 271,5 x 128) a doppia facciata in via __________ a __________, sul mappale no. __________ RFD di proprietà __________, in prossimità dell'intersezione con via "__________", ravvisando in esso un potenziale pericolo per la sicurezza del vicino incrocio;
che la __________ ha impugnato la predetta risoluzione dipartimentale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
che l'insorgente nega che il controverso impianto pubblicitario possa in qualche modo pregiudicare la sicurezza della circolazione, adducendo sostanzialmente che:
. la sicurezza della circolazione é già garantita dalla velocità ridotta imposta agli utenti dalla presenza della vicina rotonda,
. la visuale per gli utenti che da via "__________" si immettono sulla cantonale non verrebbe limitata più di quanto già non lo sia attualmente a causa della presenza di alcuni box;
. la censurata risoluzione dipartimentale disattende i principi di adeguatezza e di proporzionalità;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni che postula la conferma della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo ben nota allo scrivente Tribunale la situazione dei luoghi;
che giusta l'art. 4 LIns, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;
che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;
che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCS);
che il controverso pannello pubblicitario verrebbe esposto su di un sedime privato in via __________ a __________ all'angolo con via "__________", tra la carreggiata e una costruzione adibita a box, posta parallelamente alla strada cantonale e meglio come risulta dalla documentazione fotografica annessa all'istanza;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la posa del suddetto impianto pubblicitario nelle modalità definite dalla relativa istanza, contribuirebbe senz'altro a ridurre la visuale agli utenti di via "__________" che si immettono sulla cantonale;
che tuttavia tale inconveniente può essere facilmente emendato applicando il pannello pubblicitario a ridosso della retrostante costruzione (box), la cui facciata, sprovvista fra l'altro di aperture, ben si presta a tale scopo;
che nei limiti testé descritti il ricorso va quindi accolto e il provvedimento dipartimentale, siccome lesivo del diritto, annullato. Gli atti vengono pertanto rinviati all'autorità cantonale, affinché rilasci all'insorgente il permesso di esporre l'insegna alle condizioni menzionate;
che le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 6 LCS; 95 e seg. OSS; 4, 17 LIns; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 25 aprile 1995 del dipartimento delle istituzioni (n. 5/95) é annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al dipartimento affinché, alle condizioni indicate, rilasci all'insorgente il permesso di esporre l'insegna pubblicitaria.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
3.- Lo Stato rifonderà all'insorgente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario