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Incarto n. 52.95.00394 DP 144-145/95 cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi 6 giugno 1995 di
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a) __________ b) __________
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contro |
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le decisioni 17 maggio 1995, no. 2720 e 2721, del Consiglio di Stato che respingono le impugnative presentate dai ricorrenti avverso la risoluzione 25 luglio 1994 con cui il consiglio comunale di __________ impone al municipio di istituire una nuova sezione di scuola elementare e modifica il preventivo 1994 del comune; |
viste le risposte:
- 13 giugno 1995 di __________;
- 16 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
- 4 luglio 1995 di __________;
- 3 luglio 1995 del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, Bellinzona;
al ricorso del comune;
- 20 giugno 1995 del comune di __________;
- 26 giugno 1995 di __________ ;
- 27 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
- 4 luglio 1995 di __________;
- 3 luglio 1995 del Dipartimento dell'istruzione e della cultura;
al ricorso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 maggio 1994 l'ispettore scolastico del VII circondario ha invitato il municipio di __________ a chiedere al Consiglio di Stato di istituire una quinta sezione di scuola elementare a titolo provvisorio per un anno. Prevedendo una diminuzione del numero degli allievi preventivati in un primo tempo, il municipio ha deciso di non dar seguito alla sollecitazione.
B. Il 30 maggio 1994 il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione d'urgenza che imponeva al municipio di presentare un messaggio per istituire una quinta sezione di scuola elementare e di convocare il legislativo in seduta straordinaria entro il 30 giugno seguente per deliberare sull'oggetto.
Il 13 giugno 1994 il municipio ha risolto a maggioranza di confermare la precedente decisione.
C. L'8 luglio 1994 15 consiglieri comunali hanno chiesto al municipio di convocare il consiglio comunale in seduta straordinaria per discutere e deliberare su una proposta di istituire un'ulteriore sezione di scuola elementare.
D. Nella seduta del 25 luglio 1994, presenti 16 consiglieri su 25, il consiglio comunale di __________, ha adottato con 14 voti favorevoli e 2 astensioni la seguente risoluzione:
"- Il municipio istituisce per l'inizio dell'anno scolastico 1994-95 una quinta sezione di scuola elementare;
- Il municipio prende contatto con l'ispettore scolastico e comunica la nuova situazione;
- Il preventivo 1994 del comune viene così modificato (sulla base di uno stipendio medio per il docente di fr. 82'000.-- con assunzione al 1. settembre 1994):
Educazione
302.01 Stipendi docenti Costi + fr. 27'333.--
461.01 Sussidio stipendi Ricavi + fr. 9'840.--
Aumento fabbisogno + fr. 17'493.--
Nuovo totale stipendi docenti fr. 337'333.--
Nuovo totale sussidi stipendi fr. 139'840.--
Nuovo totale fabbisogno 1994 fr. 3'341'593.--"
Contro la predetta risoluzione sono insorti davanti al Consiglio di Stato il municipio ed il municipale __________.
E. Con separati giudizi del 17 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative.
Dopo aver rilevato che l'istituzione o la soppressione di classi è di sua esclusiva competenza, il Governo ha nondimeno ritenuto che il legislativo comunale fosse abilitato a sollecitare l'istituzione di una nuova sezione di scuola elementare ed a stanziare il necessario credito.
F. Contro i predetti giudizi governativi insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto il municipio, quanto il municipale __________, chiedendo che vengano annullati assieme alla controversa risoluzione del consiglio comunale.
Entrambi i ricorrenti contestano in sostanza la competenza del legislativo comunale a deliberare sull'oggetto in discussione. L'istituzione di scuole o di singole sezioni di scuola sarebbe di esclusiva competenza del Consiglio di Stato.
G. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il presidente del consiglio comunale ed il presidente della commissione della gestione, che contestano succintamente le tesi dei ricorrenti.
Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura postula invece l'accoglimento delle impugnative sottolineando l'incompetenza del legislativo comunale a deliberare in tema di istituzione di classi di scuola.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dei gravami sono pacifiche (art. 208 LOC).
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo oggetto, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
2. 2.1. In base agli art. 42 e 13 LOC, il consiglio comunale:
"a) adotta i regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l'applicazione;
b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
d) adotta e modifica il piano regolatore;
e) autorizza le spese di investimento;
f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso;
h) autorizza l'affitto, la locazione, l'alienazione o la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali;
i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili, vota i prestiti e il rinnovo;
l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
m) fissa, per regolamento, la retribuzione, il rimborso spese del sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del comune e delle sue aziende nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei dipendenti;
n) accorda l'attinenza comunale;
o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili;
p) nomina a maggioranza semplice, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi in cui la legge prevede il voto proporzionale e quelli di competenza municipale;
q) nomina ogni anno, nella seconda assemblea ordinaria, la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento;
r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale."
Le competenze dell'esecutivo comunale sono invece definite dall'art. 106 LOC, giusta il quale, il municipio:
"a) dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti."
2.2. Le competenze in materia scolastica sono detenute dal cantone, al quale la legge assegna il compito di istituire e dirigere la scuola pubblica. Ai comuni è demandato il compito di collaborare (art. 1 LSc).
Le competenze del cantone sono attribuite al Consiglio di Stato che esercita, per mezzo del Dipartimento competente, la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della LSc. I compiti di collaborazione affidati ai comuni sono invece di competenza del municipio, rispettivamente la delegazione scolastica consortile (art. 9 LSc).
2.3. La competenza specifica di istituire o sopprimere una scuola, rispettivamente una singola sezione, spetta esclusivamente al Consiglio di Stato. L'art. 38 LSc 1958, tuttora in vigore giusta l'art. 99 LSc, stabilisce in effetti perentoriamente che nessuna scuola può essere istituita o soppressa, né il suo ordinamento modificato, se non per risoluzione del Consiglio di Stato, nessuna competenza è attribuita in quest'ambito specifico ai comuni.
3. Dalle considerazioni sin qui esposte discende inequivocabilmente che il municipio non detiene alcuna competenza in tema di determinazione del numero di sezioni o di classi delle scuole elementari. Competente a fissare l'organizzazione di queste scuole è soltanto l'autorità cantonale. Sottolineando il ruolo meramente propositivo del municipio, lo stesso Consiglio di Stato ammette l'incompetenza dell'autorità comunale a deliberare in questa materia.
Ma se il municipio non è competente a determinare il numero di sezioni di scuola elementare perché la competenza è detenuta dall'autorità cantonale, a maggior ragione dev'essere disconosciuta al legislativo comunale qualsiasi competenza a devolvere simili incombenti al municipio.
Appare in effetti evidente che il legislativo comunale non può demandare al municipio lo svolgimento di compiti che la legge affida esclusivamente all'autorità cantonale.
Già per questo motivo, i ricorsi vanno quindi accolti annullando la risoluzione impugnata ed i giudizi governativi che la confermano.
4. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 42, 106, 208 LOC; 1, 8, 99 LSc, 38 v LSc; 3, 18, 28, 51, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 25 luglio 1994 del Consiglio comunale di __________;
1.2. le decisioni 17 maggio 1995 (no. 2720 e 2721) del Consiglio di Stato.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: