Incarto n.
52.95.00395

DP 146/95

cm

Lugano

28 agosto 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  6 giugno 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 maggio 1995, no. 7/1995, del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre un pannello pubblicitario sulla facciata di uno stabile in via __________ a __________;

vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte __________ e __________ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie: 7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari, sulla facciata rivolta verso via __________ dello stabile di proprietà __________ in via __________ a __________, ad una altezza di 7,5 m dal livello della strada;

                                         che a detta dell'autorità dipartimentale la posa del controverso pannello "creerebbe, oltre che problemi di sicurezza stradale, un eccessivo e intollerabile affollamento di insegne e messaggi variabili nell'agglomerato di __________ ";

                                         che avverso la premessa risoluzione le ditte __________ e __________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;

                                         che, in sostanza, i ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato dall'autorità dipartimentale;

                                         che a mente degli insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego disattenderebbe il principio della proporzionalità;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono;

Considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso;

                                         che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;

                                         che la pubblicità stradale é regolata dagli art.  95 segg. OSS;

                                         che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);

                                         che in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:

f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;

                                         che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);

                                         che la controversa insegna pubblicitaria prevista sulla facciata rivolta verso via __________ dello stabile sito all'angolo con via __________ a __________ é costituita da un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di superficie gestito da un computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi, fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura;

                                         che, nella misura in cui é destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS);

                                         che i suddetti messaggi pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in movimento, a volte accompagnate anche da disegni;

                                         che pertanto tale forma di pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSS;

                                         che la posa del controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della disposizione generale dell'art. 96 cvp. 1 OSS (art. 6 LCStr.);

                                         che infatti non v'é chi non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato a richiamare l'attenzione dei conducenti che scendono da via __________, sia atto a distrarli dalla guida così da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che teorica per la sicurezza stradale;

                                         che di conseguenza non potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata;

                                         che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art.4, 17 Lins; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.--(seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido.

                                    3.   Intimazione a:

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente:                                                            Il segretario: