Incarto n.
52.95.00040

DP 25/95

leo

Lugano

23 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 1995 di

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 10 gennaio 1995 (n. 25) del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 18 novembre 1994 dell'insorgente avverso la deliberazione 14 novembre 1994 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune e delle sue aziende relativi all'anno 1993;

viste le risposte:

-    1. febbraio 1995 del Consiglio di Stato;

-    3  febbraio 1995 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;


ritenuto,                           in fatto

A.          Riunito in seduta straordinaria, il 14 novembre 1994 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune e delle sue aziende.

B.          __________, consigliere comunale, ha impugnato quella risoluzione con ricorso 18 novembre 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla. Esso ha affermato che, in applicazione dell'art. 12 del regolamento comunale, il consuntivo avrebbe dovuto essere sottoposto per approvazione al consiglio comunale in occasione della (prima) sessione ordinaria dell'ultimo lunedì di aprile e che, inoltre, il municipio non aveva ottenuto dal dipartimento una qualche deroga dall'obbligo di ossequiare il termine di presentazione anzidetto.

C.          Con risoluzione 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame. Esso ha, in primo luogo, accertato che con scritto di data 12 aprile 1994 il municipio di __________ aveva informato il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, che "per motivi vari" non sarebbe stato in grado di sottoporre al Legislativo l'approvazione dei consuntivi concernenti l'anno 1993 in occasione della seduta del 25 aprile successivo, ma che quello scritto non é mai pervenuto alla predetta sezione. Del ritardo venne inoltre informato il Legislativo medesimo in occasione della predetta seduta, oltretutto dietro domanda del qui ricorrente. Il Governo ha indi considerato che l'annullamento della deliberazione del Legislativo di approvazione dei conti consuntivi a seguito della mancanza di una concessione di proroga a favore del municipio per la presentazione dei conti medesimi da parte del dipartimento avrebbe costituito un formalismo eccessivo. Esso ha tuttavia nel contempo richiamato il municipio a volersi attenere, in futuro, all'ossequio della procedura di approvazione dei conti stabilita dalla LOC.

D.          __________ si é aggravato avverso la risoluzione governativa anzidetta con ricorso 20 gennaio 1995, attraverso il quale egli postula l'annullamento della stessa oltre che la deliberazione con cui il Legislativo di __________ ha approvato i conti consuntivi relativi all'esercizio 1993 (limitatamente alla votazione sul complesso). Il ricorrente sostiene che la motivazione adottata dal Consiglio di Stato per respingere il suo ricorso (malgrado l'ambigua indicazione in sede di dispositivo di evasione ai sensi dei considerandi) "potrebbe essere invocata da qualsiasi altro ente pubblico per non rispettare le procedure previste dalla legge".

Il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio ha ribadito le osservazioni presentate innanzi al Consiglio di Stato medesimo, ove non formulava delle conclusioni.

Considerato,                   in diritto

1.           La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.           2.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 LOC il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno, alla data prevista dal regolamento comunale. La prima sessione deve tuttavia essere convocata entro il 30 aprile ed avere come oggetto principale la gestione dell'esercizio precedente (art. 49 cpv. 2 LOC). La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, deve invece essere in ogni caso consacrata all'approvazione del preventivo dell'anno seguente (art. 49 cpv. 3 LOC). Il dipartimento, in casi eccezionali, può prorogare i termini per la tenuta delle sessioni ordinarie del consiglio comunale (art. 49 cpv. 4 LOC). L'art. 12 del regolamento comunale __________ fissa le date delle sessioni ordinarie del consiglio comunale all'ultimo lunedì del mese di aprile ed al secondo lunedì del mese di dicembre.

2.2. Nel concreto caso il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune e delle sue aziende relativi all'esercizio 1993 nella seduta del 14 novembre 1994, ad oltre 6 mesi quindi dal termine fissato a quello scopo dagli art. 49 cpv. 1 LOC e 12 regolamento comunale. E questo senza che il dipartimento avesse autorizzato il municipio a sottoporre al Legislativo i predetti conti posteriormente al 30 aprile 1994 in applicazione dell'art. 49 cpv. 4 LOC. Il Consiglio di Stato ha considerato che l'assenza di autorizzazione dipartimentale non pregiudicava la validità della predetta deliberazione del Legislativo. A ragione. In effetti, in primo luogo - circostanza che del resto nemmeno il ricorrente mette in dubbio - il superamento del termine fissato all'art. 49 cpv. 2 LOC non comporta la decadenza della competenza del Legislativo comunale di approvare i conti consuntivi del comune e delle sue aziende ancorato all'art. 13 cpv. 1 lett. f LOC: pertanto questi ultimi devono sempre essere sottoposti dal municipio al Legislativo per approvazione. Per questo stesso motivo, in secondo luogo, l'assenza dell'autorizzazione dipartimentale a posticipare quella trattanda rispetto al 30 aprile di ogni anno non é suscettibile di pregiudicare la validità delle deliberazioni del Legislativo su quell'oggetto: in effetti la necessità di approvazione dei conti consuntivi dell'esercizio precedente da parte del Legislativo rimane immutata anche dopo quella data, indipendentemente dal fatto che l'autorizzazione dipartimentale venga concessa o meno. L'obbligo, per il municipio, di procurarsi l'autorizzazione da parte del dipartimento a procrastinare la presentazione dei conti consuntivi é infatti semplicemente volto ad assoggettare a specifico, accresciuto controllo da parte del dipartimento, agente in qualità di autorità di vigilanza delegata dal Governo, la gestione contabile e finanziaria di quei comuni ove il conto consuntivo non può essere approvato entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo: controllo che, oltre a permettere al dipartimento di verificare i motivi e le cause del ritardo nell'approvazione dei conti, é finalizzato in primo luogo a porre rimedio al ritardo stesso nel termine più breve. Il fatto quindi che il municipio non si procuri una siffatta autorizzazione dipartimentale impegna unicamente la responsabilità disciplinare e, se del caso, civile dei suoi membri. La procedura istituita all'art. 49 cpv. 4 LOC non costituisce invece una formalità essenziale ai sensi dell'art. 212 lett. e LOC (e 61 cpv. 1 PAmm): la sua disattenzione non comporta pertanto l'annullamento della deliberazione del Legislativo comunale di approvazione del conto consuntivo (rispettivamente del preventivo).

3.           Ferme queste premesse, il gravame deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi;

visti gli art. 49, 208, 209, 212 LOC, 18, 28, 46, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.           Il ricorso è respinto.

2.           La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), é posta a carico del ricorrente

 

3.

Intimazione a:

__________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente:                                                            Il segretario: