Incarto n.
52.95.00414

DP 164/95

cm

Lugano

2 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  14 giugno 1995 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 31 maggio 1995 (no. 3020) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 11 aprile 1995 dell'insorgente avverso la licenza edilizia 14 marzo 1995 rilasciata dal municipio di __________ a favore di __________ per l'ampliamento dell'abitazione sita al mapp. __________ RFD di __________;

 

 

viste le risposte:

-          23 giugno 1995 di __________;

-          30 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;

-          3 luglio 1995 del Consiglio di Stato e del Municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 7 febbraio 1995 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per l'ampliamento della sua casa di abitazione sita al mappale no. __________ di __________;

 

 

che alla domanda, pubblicata dal 17 febbraio al 3 marzo 1995, si é opposto il qui ricorrente, proprietario di un fondo sito nelle immediate vicinanze, contestando l'applicabilità delle norme incluse nella nuova variante di PR siccome contro la stessa egli ha interposto ricorso al Tribunale cantonale della pianificazione;

 

 

che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 14/28 marzo 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;

 

 

che con giudizio 31 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dall'opponente;

 

 

che avverso il predetto giudizio governativo il ricorrente é insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono;

 

 

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza edilizia, postulando il rigetto dell'impugnativa;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 Pamm): il ricorso é dunque ricevibile in ordine;

 

 

che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm);

 

 

che nel proprio assunto ricorsuale l'insorgente non censura la risoluzione impugnata bensì fornisce una sorta di "delucidazione" sui motivi che lo hanno indotto a formulare opposizione alla domanda di costruzione inoltrata dal resistente __________, riconoscendo altresì che la "futura costruzione non porta conseguenze a nessuno, specialmente a me";

 

 

che così stando le cose la risoluzione governativa deve essere confermata e l'impugnativa respinta;

 

 

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario