Incarto n.
52.95.00041

DP 26/95

leo

Lugano

28 marzo 1995 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1993 di

 

 

__________

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 dicembre 1992 del Dipartimento delle istituzioni che assicura in via di massima a __________, il rilascio di una nuova patente d'esercizio pubblico per aprire uno "snack-bar" (cat. B2) sul mappale n. __________ del comune di __________;

preso atto che in occasione dell’udienza 6 marzo 1995, dopo ampia discussione, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:

"1.-    La __________ e il signor __________ rinunciano a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti dei ricorrenti e dei proprietari degli stabili che si erano opposti al rilascio della licenza edilizia 29.4.93 rilasciata dal Municipio di __________ a __________ e __________, per aprire un esercizio pubblico nello stabile che sorge sulla part. . __________ RFD (cfr. STA 18.10.93 in re B. e LLCC);

2.-     le ricorrenti __________ e __________ ritirano il ricorso inoltrato contro la decisione 17 dicembre 1992 del Dipartimento delle istituzioni;

3.-     in caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

4.-     in caso di mancata accettazione e ritenuto che il signor __________ non ritiri l'istanza di rilascio di un'assicurazione di massima per nuova patente d'esercizio pubblico, il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul ricorso pendente, assumendo direttamente le prove mancanti o rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione ex art. 65 cpv. 2 PAmm, sempreché il ricorso non sia diventato privo d'oggetto a seguito del rilascio della patente d'esercizio pubblico no. 1074."

ritenuto che in data 16 marzo 1995 l'avv. __________ per le ricorrenti, rispettivamente l'avv. __________ per la __________, hanno aderito alla transazione succitata;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

decreta:

1.         Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.         Non si prelevano nè tasse nè spese.

Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

3.

Intimazione a:

__________

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il Presidente:                                                           Il Segretario: