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Incarto n. leo |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 3 maggio 1991 di
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Parrocchia di __________ rappr. da: avv. __________,
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contro |
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la decisione 9 aprile 1991 (n. 2866) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata dalla __________; |
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di __________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989 di fr. 2'318.--;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dall' impugnativa;
ritenuto che il patrocinatore della resistente, con lettera 3 giugno 1991, ha dichiarato che la società suddetta è stata liquidata e radiata, non si giustifica pertanto la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
visti gli art. 272 vLT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario