|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. DP 306/94 cm |
27 aprile 1995
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 17 ottobre 1994 di
|
|
__________ rappr. da: __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
l'inazione del Consiglio di Stato chiamato quale autorità di ricorso di prima istanza a pronunciarsi sull'impugnativa presentata da __________, avverso la decisione 28 agosto 1992 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni con cui gli venivano ordinati i lavori di ripristino del fondo al mapp. n. __________ RFD di __________; |
vista la risposta 28 ottobre 1994 del Consiglio di Stato;
preso atto che in data 14 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha emanato il proprio giudizio;
rilevato pertanto che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto;
ritenuto nondimeno che l'inazione del Consiglio di Stato ha provocato l'agire dei ricorrenti e si giustifica pertanto la corresponsione di ripetibili;
considerato che il procedimento è così concluso;
decreta:
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli essendo divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano né spese né tasse.
Lo Stato del Canton Ticino verserà ai ricorrenti l'importo di fr. 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili.
|
3. Intimazione a: |
__________ |
|
|
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: