Incarto n.
52.95.00431-438

leo

Lugano

15 febbraio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 19 aprile e 3 maggio 1991 della

 

 

 

Parrocchia di __________, 

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni 26 marzo 1991(n. 2339) e 9 aprile 1991 (n. 2926) del Consiglio di Stato che accolgono le impugnative presentate dalla __________;

 

 

avverso le risoluzioni del Consiglio parrocchiale di __________ relative al prelievo di un'imposta parrocchiale per gli anni 1989/90 per complessivi fr. 132.--;

 

 

viste le risposte inoltrate dalla parte resistente sopra menzionata;

 

 

preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dalle impugnative;

 

assimilata la desistenza alla soccombenza ai fini del giudizio sulle ripetibili;

 

 

visti gli art. 273 vLT; 8, 12, 28 TOA; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                   3.   La ricorrente rifonderà fr. 100.-- alla resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario