Incarto n.
52.95.00445

DP 174/95

cm

Lugano

2 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  6 luglio 1995 di

 

 

 

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__________

(tutti rappr. da: __________)

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni (Ufficio dei permessi e dei passaporti) che assicura in via di massima alla società __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B.3) sul mappale no. __________ RFD, in via __________ a __________;

 

 


viste le risposte:

-    12 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni;

-    28 agosto 1995 della __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 23 giugno 1995, pubblicata sul FU n.__________, il Dipartimento delle istituzioni, appurata l'assenza degli estremi per l'applicazione della clausola del bisogno (art. 6 LEP), ha assicurato alla __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B.3) in via __________ a __________, mappale no. __________ RFD;

 

 

che avverso la premessa risoluzione dipartimentale __________ e gli altri ricorrenti menzionati in epigrafe, tutti titolari di esercizi pubblici situati nella zona, hanno interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

 

che in sostanza i ricorrenti chiedono l'applicazione della clausola del bisogno;

 

 

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni e la __________, che, con argomenti di cui si dirà semmai più avanti, postulano la conferma dell'autorizzazione censurata;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine ai sensi del combinato disposto degli art. 60 LEP e 60 Pamm e può essere deciso sulla base degli atti senza far capo ad una integrazione dell'istruttoria (art. 18 Pamm);

 

 

che in quanto titolari di esercizi pubblici dello stesso genere di quello della resistente ai ricorrenti deve essere riconosciuto un interesse legittimo a impugnare la querelata decisione;

 

 

che in sostanza gli insorgenti lamentano la violazione della clausola del bisogno, istituto disciplinato dagli art. 6 e 7 LEP, introdotto dal legislatore ticinese principalmente allo scopo di proteggere la categoria degli esercenti dai pericoli di una concorrenza eccessiva (art. 31 ter Cost);

 

 

che il provvedimento di rilascio della patente é censurabile per violazione della citata clausola solamente a determinate condizioni e segnatamente:

 

a) se l'apertura del nuovo esercizio pubblico può determinare un eccesso di concorrenza dannoso al pubblico interesse e può rappresentare una seria minaccia per l'esistenza economica di esercizi pubblici dello stesso genere;

 

b) subordinatamente, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se non esiste, con riferimento alla situazione concreta, un bisogno effettivo da soddisfare;

 

c) indipendentemente dalla risposta data ai precedenti quesiti, se sussiste il pericolo di cagionare un apprezzabile aumento del consumo di bevande alcoliche (art. 32 quater Cost);

 

 

che a detta degli insorgenti l'apertura di un nuovo locale nella zona aumenterebbe "la concorrenza e quindi le difficoltà ormai generalizzate  degli esercizi pubblici in città, dovute al fatto che essi sono aumentati in dismisura";

 

 

che nel loro allegato ricorsuale i ricorrenti sostanziano la pretesa violazione della clausola del bisogno fondandosi unicamente sul fatto che nella zona sono già operanti altri 13 esercizi pubblici;

 

che, onde accertare se l'apertura del controverso locale possa effettivamente costituire un pericolo a per l'esistenza economica degli esercizi pubblici della zona, l'autorità dipartimentale ha esperito un'indagine presso 12 titolari di patenti, fra i quali anche i ricorrenti;

 

 

che ai fini della suddetta indagine é stato chiesto agli interessati se l'apertura di un nuovo esercizio nella zona avrebbe arrecato loro una concorrenza eccessiva ed inoltre se erano disposti a presentare i dati contabili e le notifiche di tassazione riferiti all'attività del loro locale nel corso degli ultimi quattro anni;

 

 

che, malgrado i solleciti del competente Ufficio, su 12 interpellati solo due hanno presentato le notifiche di tassazione mentre gli altri, pur avendo risposto affermativamente ad ambedue le domande del formulario, non hanno prodotto alcunché;

 

 

che dalle notifiche di tassazione dei due esercizi summenzionati non traspare un'andamento regressivo della loro attività, semmai il contrario, visto che il reddito derivante da attività aziendale da loro notificato nel biennio 93/94 risulta decisamente superiore a quello del biennio precedente;

 

 

che ciò premesso, non essendo concretamente individuabile, in base agli atti, un eccesso di concorrenza derivante dall'apertura del locale in discussione tale da costituire anche una minaccia per l'esistenza economica dei ricorrenti, nonché degli altri locali dello stesso genere situati nella zona, la richiesta autorizzazione di massima deve essere concessa senza che occorra stabilire se l'attribuzione della patente risponda ad un bisogno effettivo;

 

 

che così stando le cose la censurata decisione dipartimentale, immune da violazioni del diritto, non può che venir confermata;

 

 

che le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art. 6, 7, 60 LEP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario