Incarto n.
52.95.00461

DP 191/95

52.95.00462

DP 192/95

leo

Lugano

2 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

 

 

statuendo sui ricorsi 24 e 25 luglio 1995 di

 

 

a)

b)

__________

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che respinge l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 21 giugno 1991 del Municipio di __________ con la quale viene decretata l'inabitabilità di due locali situati nello stabile di sua proprietà sito al mappale no. __________ di __________;

 

 

viste le risposte:

-    10 agosto 1995 del Consiglio di Stato;

-    23 agosto 1995 del Municipio di __________

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 21 giugno 1991 il Municipio di __________, preso atto del preavviso del medico delegato, ha dichiarato l'inabitabilità di due locali dello stabile sito al mappale no. __________ di __________ (a lato dei vani locati alla famiglia __________) di proprietà __________ e __________, in quanto sprovvisti dei necessari servizi igienici;

 

 

                                         che avverso la premessa pronuncia __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;

 

 

                                         che, a detta dell'insorgente, il locale servizi igienici dello stabile, essendo l'unico, sarebbe in uso comune per tutti gli inquilini, come risulta dal contratto di locazione stipulato con la famiglia __________;

 

 

                                         che con risoluzione 5 luglio 1995, l'esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento municipale avversato respingendo il ricorso;

 

 

                                         che, in sostanza, l'autorità di prime cure ha ritenuto che un solo locale servizi igienici non fosse sufficiente, né tantomeno adeguato, "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene, per una famiglia di 6 persone (coniugi __________ con 4 figli piccoli) e per i locatari dei due locali in oggetto";

 

 

                                         che contro la premessa risoluzione governativa __________ e __________, inquilino di uno dei locali oggetto del censurato provvedimento, sono insorti con atti separati davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;

 

 

                                         che il ricorrente __________ fa notare anzitutto come il medico delegato nel proprio preavviso abbia subordinato l'abitabilità del monolocale alla condizione che la famiglia __________ desse il proprio consenso all'utilizzazione in comune del locale toilette. Afferma che solo uno dei due locali oggetto del provvedimento é stato dato in locazione mentre l'altro funge da deposito ormai da diversi anni. Rileva infine come il locatario del suddetto vano, lavorando a __________, lo utilizzi solo saltuariamente più che altro come deposito per suoi effetti personali;

 

 

                                         che da parte sua il ricorrente __________ conferma l'utilizzazione saltuaria del suo monolocale;

 

 

                                         che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ riconfermandosi nelle rispettive decisioni e postulando la reiezione delle impugnative;

 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm) e con un unico giudizio (art. 51 PAmm);

 

 

                                         che giusta l'art. 15 RISA le case o le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell'aerazione e dell'illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute pubblica o per quella di chi vi abita, possono essere, su preavviso del medico delegato, dichiarate inabitabili per decisione municipale;

 

 

                                         che nel giudizio impugnato l'esecutivo cantonale, scostandosi dal preavviso del medico delegato, ha confermato l'inabitabilità dei due locali in contestazione ritenendo che un solo servizio igienico per una famiglia di 6 persone oltre ai locatari dei suddetti vani non fosse adeguato "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene";

 

 

                                         che tale assunto non può essere tutelato;

 

 

                                         che di regola nelle dichiarazioni di inabitabilità il preavviso del medico delegato, benché non vincolante per l'autorità decidente, riveste comunque il più delle volte un ruolo determinante;

 

 

                                         che, detto in altri termini, dal preavviso del medico ci si dovrebbe scostare solo per fondati e giustificati motivi;

 

 

                                         che nel caso concreto il medico delegato ha subordinato l'abitabilità del monolocale locato al ricorrente __________ alla condizione che la famiglia __________ si dichiarasse disposta a concedergli l'uso del locale toilette;

 

 

                                         che tale disponibilità é stata manifestata dalla famiglia __________ che ha pure avuto modo di ribadirla in occasione del sopralluogo esperito il 19 giugno 1995 dall'autorità di prime cure;

 

 

                                         che, non da ultimo, l'uso in comune del locale servizi igienici fa pure parte delle condizioni del contratto di locazione sottoscritto dalla famiglia __________;

 

 

                                         che dagli atti risulta altresì che il ricorrente __________ abita sporadicamente il monolocale e il più delle volte solo per pernottarvi,
mentre l'altro locale, pure oggetto del provvedimento, non viene locato e funge da vano deposito;

 

 

                                         che in siffatte evenienze non v'é chi non veda come non si possa ragionevolmente sostenere l'inabitabilità dei due vani in questione solo a motivo del fatto che un unico locale toilette non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti gli inquilini dello stabile;

 

 

                                         che a giudizio di questo tribunale la messa a disposizione nelle summenzionate circostanze di un solo servizio igienico per 7 persone, di cui 4 bambini, benché poco usuale rispetto agli attuali parametri igienico-sanitari, non può ancora essere considerata "inefficiente e/o insufficiente" ai sensi del menzionato art. 15 RISA;

 

 

                                         che tale posizione risulta altresì indirettamente confermata anche dal medico delegato, il quale nel proprio preavviso non ha sollevato alcuna riserva in relazione al numero degli utenti del locale toilette;

 

 

                                         che per questi motivi il censurato provvedimento di inabitabilità, in quanto non giustificato, deve essere annullato e le impugnative accolte;

 

 

                                         che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia;

 

 

 

 

visti gli art. 15 RISA; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, PAmm,

 

 


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che conferma l'ordine d'inabitabilità 21 giugno 1991 del Municipio di __________ per i due locali situati nello stabile sito al mappale no. __________ é annullata.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili;

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario