Incarto n.
52.95.00467

DP 197/95

leo

Lugano

18 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso del 12 luglio 1995 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto:

 

                                  A.   Il 12 luglio 1995 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 5 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti.

 

 

                                  B.   Il 7 agosto 1995 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:

 

"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:

 

  Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

  Esso deve contenere:

  -   la menzione della decisione querelata;

  -   una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

  -   una breve motivazione;

  -   le conclusioni del ricorrente.

Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.

 

  Richiamato l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”

 

 

                                  C.   Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.

 

 

                                  D.   Nel caso concreto il ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria il ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm,

 


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 50.-- (ciquanta) è a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario