Incarto n.
52.95.00469

DP 199/95

leo

Lugano

3 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso del 10 agosto 1995 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di stato (n.4098) che accoglie l'istanza di intervento 14 dicembre 1993 del Municipio di __________ intesa ad ottenere la determinazione del domicilio del ricorrente sul territorio del Comune __________;

 

 

viste le risposte:

-   14 agosto 1995 del Municipio di __________;

-   22 agosto 1995 del Municipio di __________;

-   30 agosto 1995 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Dopo un lungo periodo di degenza presso l'__________ di __________, dal 1. dicembre 1989 __________ si é stabilito a __________ presso il nipote e curatore __________.

Nel corso del 1993 il municipio di __________, comune di attinenza e di domicilio di __________, assodata la presenza continua e regolare del curatelato presso il nipote, ha chiesto al municipio di __________ il trasferimento del domicilio sul suo territorio.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta richiesta, con istanza di intervento 14 dicembre 1993 l'esecutivo di __________ ha sottoposto la controversia al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni.

                                  B.   Con decisione 17 luglio 1995 l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza presentata dal municipio di __________.

Esclusa l'applicazione dell'art. 26 CCS al caso di specie il Governo ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi concordanti quanto alla realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per potersi pronunciare affermativamente circa la costituzione del domicilio di __________ a __________ ai sensi dell'art. 23 CCS (6 LOC).

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.

Sostanzialmente, contesta l'adempimento del requisito soggettivo per la costituzione del domicilio a __________ essendo sua ferma intenzione quella di mantenerlo a __________, suo paese d'origine, verso il quale ha sempre conservato un forte attaccamento. Rileva inoltre che il richiesto trasferimento di domicilio arrischierebbe un domani di precludergli l'accesso alla casa per anziani del circolo del Ticino a __________, istituto presso il quale desidera stabilirsi allorquando il nipote non sarà più in grado di garantirgli la necessaria assistenza.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e il municipio di __________, che, con argomenti di cui si dirà semmai in seguito, postula la conferma del giudizio impugnato, mentre il municipio di __________ si riconferma nella sua presa di posizione iniziale condividendo l'assunto ricorsuale.

 

Considerato,                 in diritto

 

                                   1.   Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 207 cpv. 2 LOC e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   La nozione di domicilio comunale giusta l'art. 6 LOC é sostanzialmente identica a quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il domicilio civile.

La costituzione del domicilio ai sensi delle succitate disposizioni presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

La residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H. Deschenaux, P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N.372-374). Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza, essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e oggettive, riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a).

Per quanto riguarda le persone bisognose di cure che non sono collocate in uno stabilimento ai sensi dell'art. 26 CCS la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la loro sistemazione durevole e giustificata presso una famiglia dove avranno il centro dei loro interessi personali crea un domicilio (STF 95 II 514).

 

 

                                   3.   Nel caso concreto si tratta in sostanza di stabilire se la situazione del ricorrente può essere paragonata a quella delle persone bisognose di cure ai sensi della citata giurisprudenza in qual caso il suo domicilio risulterebbe essere presso la famiglia del nipote a __________.

 

Ora, dalla documentazione agli risulta sostanzialmente che:

-  che il ricorrente é sottoposto a curatela;

-  che dal 1. dicembre 1989 egli risiede ininterrottamente a __________ presso il nipote che é anche suo curatore;

-  che la sistemazione stabile presso la famiglia del nipote risponde ad un suo esplicito desiderio (cfr. rapporto morale del 1989);

-  che dai rapporti annuali presentati fino ad oggi dal curatore risulta che il ricorrente si é inserito molto bene nel suo nucleo famigliare, ottenendo altresì notevoli miglioramenti sul piano psico-fisico;

-  che non risulta per contro che il ricorrente abbia rapporti stretti con i parenti residenti a __________;

 

 

                                   4.   Orbene, alla luce delle suddette risultanze non sorgono dubbi sull'applicabilità della citata giurisprudenza al caso di specie.

Il ricorrente infatti risiede da quasi sei anni presso la famiglia del nipote che gli presta la necessaria assistenza. La sua sistemazione risulta pertanto durevole oltre che giustificata, senza l'assistenza della famiglia del nipote egli infatti non sarebbe in grado di autogestirsi e dovrebbe essere ricollocato in un istituto di cura.

Ne discende che il domicilio del ricorrente risulta dunque essere presso la famiglia del nipote.

Il semplice legame affettivo che egli intrattiene con __________, suo paese di attinenza, manifestamente non basta per sovvertire la citata giurisprudenza.

Come neppure riveste importanza il fatto che a breve-medio termine egli dovrà essere trasferito in una casa per anziani. L'evenienza che la durata del soggiorno risulti fin dall'inizio limitata non esclude infatti la possibilità dell'esistenza di un domicilio (STF 41 II 51, STF 49 I 188 e 524, STF 69 I 9 e 69 II 277).

 

                                   5.   Visto quanto precede la risoluzione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, deve senz'altro essere confermata ed il ricorso dell'insorgente respinto.

Spese e tassa di giustizia seguiranno la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 23, 26 CCS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 700.--(settecento) sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario