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Incarto n. DP 202/95 cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso del 18 agosto 1995 di
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contro |
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la decisione 3 agosto 1995 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti, in materia di insegne; |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto:
A. Il 18 agosto 1995 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 3 agosto 1995 del Dipartimento delle istituzioni - ufficio permessi e passaporti;
B. Il 21 agosto 1995 questo Tribunale ha scritto ai ricorrenti quanto segue:
"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso deve contenere:
- la menzione della decisione querelata;
- una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
- una breve motivazione;
- le conclusioni del ricorrente.
Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il termine assegnato ai ricorrenti è scaduto infruttuosamente.
D. Malgrado la comminatoria, nel caso concreto i ricorrenti non hanno redatto il ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) è a carico dei ricorrenti.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario