Incarto n.
52.95.00477

DP 206/95

cm

Lugano

30 agosto 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Cinzia Massera

 

 

statuendo sul ricorso  22 agosto 1995 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 luglio 1995, no. 3754, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha dichiarato proponibile la domanda di referendum presentata dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (RRR);

 

 

viste le risposte:

-    28 agosto 1995 del municipio di __________;

-    29 agosto 1995 del Consiglio di Stato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il "Regolamento di raccolta ed eliminazione dei rifiuti";

 

 

                                         che nel termine di pubblicazione fissato dall'art. 75 LOC la __________ ha inoltrato al municipio una domanda di referendum sottoscritta da 2291 cittadini;

 

 

                                         che il 29 maggio 1995 il municipio ha dichiarato proponibile il referendum e fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione;

 

 

                                         che contro questa risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone la completazione nel senso che il RRR venga:

·      esposto all'albo a partire dal 1° settembre 1995;

·      approvato dal Consiglio di Stato entro il 30 settembre 1995;

·      integrato con la data dell'entrata in vigore e con le necessarie disposizioni transitorie;

 

 

                                         che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa ritenendo ingiustificate le richieste dell'insorgente;

 

 

                                         che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste avanzate senza successo in prima istanza;

 

 

                                         che l'insorgente sollecita in particolare l'introduzione di una norma transitoria, volta a limitare la tassa sui rifiuti in modo che non possa produrre un gettito superiore alla metà dei costi effettivi totali;

 

 

                                         che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono inconfutabilmente date dagli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;

 

 

                                         che, con le precisazioni di cui si dirà più avanti, il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

 

                                         che oggetto del ricorso è il giudizio 5 luglio 1995 mediante il quale il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha:

·      dichiarato proponibile la domanda di referendum inoltrata dalla __________ contro il RRR adottato dal Consiglio comunale il 20 febbraio 1995;

·      fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione popolare;

 

 

                                         che giusta l'art. 75 cpv. 4 LOC, il municipio esamina la regolarità e la proponibilità delle domande di referendum inoltrate contro risoluzioni adottate dal Consiglio comunale in base alle lettere a, d, e, g, h, i dell'art. 13 LOC;

 

 

                                         che "riconosciute la regolarità e la proponibilità" della domanda e pubblicata all'albo la relativa decisione, il municipio sottopone la risoluzione del Consiglio comunale alla votazione popolare;

 

 

                                         che il ricorrente non contesta né la regolarità, né la proponibilità della domanda di referendum inoltrata dalla __________: su questo punto non v'è contestazione;

 

 

                                         che infondata è la richiesta del ricorrente volta ad ottenere che il RRR venga nuovamente pubblicato all'albo: la LOC prevede soltanto la pubblicazione prescritta dall'art. 187 e questa formalità è stata soddisfatta;

 

 

                                         che una nuova pubblicazione sarebbe lesiva del diritto in quanto irrita;

 

 

                                         che del tutto inammissibili sono le ulteriori domande poste a giudizio del ricorrente; l'art. 75 LOC impone al municipio di sottoporre a votazione popolare la risoluzione del Consiglio comunale così com'è stata adottata: senza modifiche, completazioni o rettifiche e prima dell'approvazione del Consiglio di Stato (cfr. art. 188 LOC);

 

 

                                         che la decisione del municipio di __________, immune da violazioni del diritto, va quindi senz'altro confermata;

 

 

                                         che la tassa di giustizia, commisurata all'effettivo dispendio amministrativo cagionato dall'insorgente, segue la soccombenza;

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art. 75, 187, 188, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario