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Incarto n. DP 216/95 cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Cinzia Massera |
statuendo sul ricorso 29 agosto 1995 di
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__________
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Contro |
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la decisione 22 agosto 1995, no. 4330, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1994 del comune; |
richiamati gli atti dal Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 22 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il conto consuntivo 1994 del comune e delle aziende municipalizzate;
che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________, che contestava l'operato della commissione della gestione (a suo avviso superficiale) ed eccepiva la mancanza di una revisione esterna;
che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'emanazione di una "sentenza trasparente";
che, in sostanza, l'insorgente riprende e sviluppa le censure sollevate senza successo in prima istanza:
· le verifiche della commissione della gestione sarebbero carenti in punto alla voce "imposte";
· i conti andrebbero sottoposti ad un controllo esterno così come deciso dal consiglio comunale il 28 giugno 1994;
considerato, in diritto
che nella misura in cui nelle domande poste a giudizio dal ricorrente è ravvisabile una richiesta di annullamento della risoluzione governativa impugnata, il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;
che l'impugnativa, palesemente infondata, può essere evasa sulla base degli atti, richiamati dal Consiglio di Stato, senza istruttoria (art. 18 PAmm) e senza scambio di allegati (art. 48 PAmm);
che le censure sollevate con riferimento all'operato della commissione della gestione sono infondate; la predetta commissione ha esaminato i conti ed ha allestito il rapporto prescritto dall'art. 175 LOC;
che, come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato con argomenti che questo Tribunale fa propri, nella decisione del Consiglio comunale di approvare i conti sulla base del rapporto della predetta commissione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto;
che la decisione 28 giugno 1994 del legislativo di __________, volta ad introdurre una verifica esterna non si è ancora tradotta in una modifica del regolamento comunale: anche da questo profilo la risoluzione impugnata regge quindi alle scombiccherate critiche dell'insorgente;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 71, 172, 175, 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario