Incarto n.
52.95.00486

DP 216/95

cm

Lugano

1 settembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Cinzia Massera

 

 

statuendo sul ricorso  29 agosto 1995 di

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 1995, no. 4330, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1994 del comune;

 

 

richiamati gli atti dal Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 22 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il conto consuntivo 1994 del comune e delle aziende municipalizzate;

 

 

                                         che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________, che contestava l'operato della commissione della gestione (a suo avviso superficiale) ed eccepiva la mancanza di una revisione esterna;

 

 

                                         che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'emanazione di una "sentenza trasparente";

 

 

                                         che, in sostanza, l'insorgente riprende e sviluppa le censure sollevate senza successo in prima istanza:

·      le verifiche della commissione della gestione sarebbero carenti in punto alla voce "imposte";

·      i conti andrebbero sottoposti ad un controllo esterno così come deciso dal consiglio comunale il 28 giugno 1994;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che nella misura in cui nelle domande poste a giudizio dal ricorrente è ravvisabile una richiesta di annullamento della risoluzione governativa impugnata, il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;

 

 

                                         che l'impugnativa, palesemente infondata, può essere evasa sulla base degli atti, richiamati dal Consiglio di Stato, senza istruttoria (art. 18 PAmm) e senza scambio di allegati (art. 48 PAmm);

 

 

                                         che le censure sollevate con riferimento all'operato della commissione della gestione sono infondate; la predetta commissione ha esaminato i conti ed ha allestito il rapporto prescritto dall'art. 175 LOC;

 

 

                                         che, come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato con argomenti che questo Tribunale fa propri, nella decisione del Consiglio comunale di approvare i conti sulla base del rapporto della predetta commissione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto;

 

 

                                         che la decisione 28 giugno 1994 del legislativo di __________, volta ad introdurre una verifica esterna non si è ancora tradotta in una modifica del regolamento comunale: anche da questo profilo la risoluzione impugnata regge quindi alle scombiccherate critiche dell'insorgente;

 

 

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art. 71, 172, 175, 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario