Incarto n.
52.95.00492

DP 223/95

leo

Lugano

2 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

 

statuendo sull'istanza di revisione 9 settembre 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con sentenza 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 5 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 29 maggio 1995 del municipio di __________ attestante la proponibilità del referendum proposto dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti;

 

 

                                         che, come d'abitudine, __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il succitato giudizio sulla base della "dottrina di Eros Ratti, volume 2 cpv. 2 e 3 + art. 188-190 LOC e 70 cpv. 3 LALIA"; contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico;

 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la revisione è data:

"a)   se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;

b)    se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)    se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

d)    se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";

 

 

                                         che negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione; nemmeno per quel che concerne la tassa di giustizia;

 

 

                                         che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;

 

 

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

 

visti gli art. 3, 35, 48 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario