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Incarto n. DP 223/95 leo |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sull'istanza di revisione 9 settembre 1995 di
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__________
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contro |
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la sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale; |
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con sentenza 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 5 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 29 maggio 1995 del municipio di __________ attestante la proponibilità del referendum proposto dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti;
che, come d'abitudine, __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il succitato giudizio sulla base della "dottrina di Eros Ratti, volume 2 cpv. 2 e 3 + art. 188-190 LOC e 70 cpv. 3 LALIA"; contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico;
considerato, in diritto
che la revisione è data:
"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";
che negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione; nemmeno per quel che concerne la tassa di giustizia;
che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 3, 35, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario