Incarto n.
52.95.00496

DP 227/95

 

Lugano

2 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Monica Campana Liebi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  11 settembre 1995 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 1995 (no 4275) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 29 dicembre 1994 del municipio di __________;

 

 

viste le risposte:

-    14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;

-    19 settembre 1995 del comune di __________;

-    20 settembre 1995 del municipio di __________;

-    27 settembre 1995 del Dipartimento delle opere sociali;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che in data 26 settembre 1994 il municipio di __________ e quello di __________ stipulavano una convenzione, secondo la quale la ricorrente __________ sarebbe stata ammessa quale ospite presso la __________ fino a quando non fosse stato disponibile un posto presso la casa per anziani __________ di __________; il comune di __________, da parte sua, quale comune di domicilio si sarebbe impegnato a versare una partecipazione finanziaria giornaliera di fr. 29,60.-- ;

 

 

                                         che in data 15 novembre 1994 il municipio di __________, avendo ricevuto notizia che presso la casa per anziani __________ vi era un posto vacante, ha comunicato al municipio di __________ che a far tempo dal 1° dicembre 1994 non avrebbe più corrisposto la partecipazione finanziaria concordata con la sottoscrizione della convenzione 26 settembre 1994;

 

 

                                         che con decisione 29 dicembre 1994 il municipio di __________ ha quindi comunicato alla ricorrente __________ di non poter garantire la sua presa a carico oltre il 31 dicembre 1994;

 

 

                                         che contro la predetta decisione la __________ ha interposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con decisione 22 agosto 1995, ha autorizzato la stessa a rimanere degente presso la __________ soltanto fino a quando non vi sarà la disponibilità di un posto al __________ di __________;

 

 

                                         che contro questa decisione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di venir autorizzata a permanere presso la __________ alle condizioni stabilite dai comuni di __________ e __________ in data 26 settembre1994; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;

 

                                         che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e il Dipartimento delle opere sociali hanno sollecitato la reiezione del gravame, mentre il municipio di __________ si è riconfermato nelle osservazioni presentate al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

 

 

                                         che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);

 

 

                                         che la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

                                         che il fatto che il Consiglio di Stato preveda, nel dispositivo, la possibilità per la soccombente di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);

 

 

                                         che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale ad occuparsi della contestazione;

 

 

                                         che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Consiglio di Stato alla ricorrente, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (TRAM 28.11.1972 NO. 1034 in re D.);

 

 

 

visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario