Incarto n.
52.95.00497

DP 234/95

cm

Lugano

3 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Monica Campana Liebi, vicecancelliere

 

 

statuendo sull'istanza di revisione 11 settembre 1995 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 1° settembre 1995 di questo Tribunale;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che, con sentenza 1° settembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 22 agosto 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1994 del comune.

 

 

che, __________, in sostanza, ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio sulla base dell'art. 172 LOC, contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la revisione è data:

"a)   se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;

b)    se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)    se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

d)    se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";

 

 

che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno; neppure per quel che attiene alla tassa di giustizia

 

 

che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;

 

 

che, la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

visti gli art. 3, 35, 48 PAmm,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L'istanza è respinta.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario