Incarto n.
52.95.00500

DP 228/95

cm

Lugano

27 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  11 settembre 1995 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 1995, no. 4295, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 aprile 1995 rilasciata dal municipio di __________ allo Stato del Canton Ticino per arretrare la facciata di uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFP);

 

 

viste le risposte:

-    14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;

-    18 settembre 1995 della Sezione degli stabili erariali;

-    21 settembre 1995 del municipio di __________;

-    27 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 20 settembre 1994 la Sezione Stabili erariali dello Stato ha chiesto al municipio di __________ il permesso di arretrare di circa 60 - 70 cm parte della facciata di uno stabile di sua proprietà situato nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFP);

 

 

che alla domanda si sono opposti diversi cittadini, fra cui l'insorgente, agente "uti civis";

 

 

che con decisione 13 aprile 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;

 

 

che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta le impugnative inoltrate da due opponenti;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'opponente __________ contestando l'intervento dal profilo paesaggistico, dal profilo viario e dal profilo del PR con argomenti che non occorre qui riassumere;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;

 

 

che l'insorgente, agente unicamente in forza dell'actio popularis, non è per contro legittimato a ricorrere: con novella legislativa entrata in vigore il 15 marzo 1995, l'actio popularis in materia edilizia è infatti stata soppressa;

 

 

che il difetto di legittimazione attiva non è sanato dal fatto che l'insorgente fosse abilitato ad opporsi al momento in cui la domanda è stata pubblicata: pur costituendo un presupposto processuale, la semplice opposizione non è atta a perpetuare la qualità per agire in giudizio;

 

 

che, così stando le cose, il ricorso va respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva;

 

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario