Incarto n.
52.95.00501
DP 229/95

cm

Lugano

24 aprile 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di

 

 

 

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__________

rappr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 1995, no. 4312, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 12 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per trasformare un negozio in una sala giochi (part. no. __________ RFD);

 

 

preso atto che in data 19 aprile 1996 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

rilevato che la resistente __________, nelle more del procedimento, si è avvalsa dell'assistenza di un patrocinatore, si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         I ricorrenti rifonderanno in solido alla __________, l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario