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Incarto n. cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
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__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ rappr. da: avv. __________
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Contro |
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la decisione 22 agosto 1995, no. 4312, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 12 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per trasformare un negozio in una sala giochi (part. no. __________ RFD); |
preso atto che in data 19 aprile 1996 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di ritirare il ricorso;
rilevato che la resistente __________, nelle more del procedimento, si è avvalsa dell'assistenza di un patrocinatore, si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
I ricorrenti rifonderanno in solido alla __________, l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario