Incarto n.
52.95.00508

DP 240/95

leo

Lugano

27 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Monica Del Tredici, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  12 settembre 1995 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 1995 (no. 4305)  del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 2 maggio 1995 della Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare, in materia di legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza;

 

 

viste le risposte:

-    18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;

-    22 settembre 1995 del Dipartimento delle opere sociali;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 2 maggio 1995 la Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare ha confermato a __________ l'addebito di fr. 5'499.- corrispondente alle rette arretrate per il collocamento, presso la __________ di __________, dei figli __________ e __________;

 

 

                                         che in data 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare, respingendo l'impugnativa presentata dalla ricorrente ed indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare la decisione al Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

                                         che avverso tale decisione __________ é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

 

 

                                         che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);

 

 

                                         che né la legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza né la legge sull'assistenza sociale a cui la legge sulla maternità rimanda, prevedono la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

                                         che il fatto che il Consiglio di Stato abbia previsto, nel dispositivo, la possibilità per la soccombente di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);

 

 

                                         che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale ad occuparsi della contestazione;

 

 

                                         che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato da un'erronea indicazione impartita all'insorgente dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.);

 

 

 

 

 

visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria