Incarto n.
52.95.00516

DP 248/95

cm

Lugano

10 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Monica Campana Liebi , vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  20 settembre 1995 di

 

 

__________

__________

__________

tutti rappr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 30 agosto 1995 (no 4663) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 26 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria per trasformare la casa di abitazione sita al mappale no __________ RFD in una struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;

 

 

viste le risposte:

-    3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;

-    4 ottobre 1995 del municipio di __________;

-    10 ottobre 1995 di __________;

-    23 ottobre 1995  del Dipartimento del territorio;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che in data 29 marzo 1995 __________, __________ e __________ hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per trasformare la casa di abitazione sita al mappale no __________ RFD del comune in una struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;

 

 

                                         che, alla domanda, pubblicata dal 18 aprile al 3 maggio 1995, si sono opposti i vicini __________, __________ e __________, __________ ed __________, nonché in data 11 maggio 1995 il Dipartimento del territorio;

 

 

                                         che il municipio di __________, vista l'opposizione dell'autorità cantonale, il 26 maggio 1995 ha negato agli istanti, qui ricorrenti, il rilascio della licenza richiesta;

 

 

                                         che con giudizio 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________, __________ e __________;

 

 

                                         che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;

 

 

                                         che il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che a norma dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo deve essere presentato per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;

 

 

                                         che quando l'insinuazione si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 10 cpv. 4 PAmm);

 

 

                                         che, nella specie, ritenuto che i ricorrenti hanno ricevuto la decisione oggetto del ricorso in data 5 settembre 1995, il termine per inoltrare l'impugnativa scadeva venerdì 20 settembre 1995;

 

 

                                         che l'impugnativa è invece stata presentata soltanto in data 21 settembre 1995 alle 10.00 (cfr. timbro postale);

 

 

                                         che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo;

 

 

                                         che, infine, ritenuto che l'indennità per ripetibili non soggiace al principio dell'ufficialità, bensì a quello di disposizione e che, pertanto, l'autorità di ricorso può condannare la parte soccombente al pagamento di un indennità per ripetibili alla controparte soltanto nella misura in cui quest'ultima ne abbia fatto esplicita richiesta (STA 29 luglio 1985 in re C.), non si giustifica di assegnare detta indennità ad __________;

 

 

 

visti gli art. 10, 28, 31, 46 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in ordine poiché tardivo .

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 400.-- è posta a carico di __________, __________ e __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria