Incarto n.
52.95.00517

DP 249/95

cm

Lugano

22 settembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Valerio Valsangiacomo, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Stefano Bernasconi, impedito

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  21 settembre 1995 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 6 settembre 1995, no. 4978, del Consiglio di Stato che lo diffida a demolire il rustico costruito abusivamente sulla part. no. __________ RF di __________;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 22 novembre 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha ordinato a __________ di demolire un edificio in stile rustico, costruito senza permesso al posto di una vecchia stalla/fienile situata fuori della zona edificabile di __________;

 

che l'ordine è stato confermato dal Consiglio di Stato (ris. gov. n. 8121/91 del 2.10.1991), dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 457/91 del 29.11.1991) e dal TF (DTF 8/1992 del 7.8.1992);

 

 

che il 13 aprile 1993 il Dipartimento del territorio ha diffidato l'insorgente a dar seguito all'ordine di demolizione impartitogli;

 

 

che il 27 giugno 1995 il Consiglio Federale, analogamente sollecitato dal municipio di __________ a porre rimedio all'inazione dell'autorità cantonale, ha ingiunto al Consiglio di Stato di dar seguito all'ordine in questione;

 

 

che il 6 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha diffidato __________ "ad effettuare la demolizione completa dell'edificio entro il 29 settembre 1995", avvertendolo che il caso di inosservanza avrebbe proceduto "all'intervento demolitorio senza ulteriore avviso";

 

 

che contro questa diffida __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può respingere in limine, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

 

 

che per principio le diffide non costituiscono decisioni impugnabili, ovvero provvedimenti mediante i quali l'autorità amministrativa costituisce, modifica od annulla diritti od obblighi o si pronuncia in modo vincolante sulla loro esistenza od inesistenza (Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 35 B II c; Scolari, Commentario della LE, ad art. 57 N 28);

 

 

che l'inappellabilità della diffida a dar seguito ad un'ingiunzione, pena l'esecuzione d'ufficio, è addirittura espressamente sancita dall'art. 35 cpv. 4 PAmm;

 

 

che, così stando le cose, è di meridiana evidenza che la determinazione con cui il Consiglio di Stato diffida l'insorgente a dar finalmente seguito all'ordine impartitogli non costituisce un provvedimento impugnabile;

 

 

che il ricorso va quindi respinto siccome manifestamente irricevibile;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 35, 48, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) è a carico del ricorrente.


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario