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Incarto n. DP 249/95 cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 21 settembre 1995 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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contro |
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la risoluzione 6 settembre 1995, no. 4978, del Consiglio di Stato che lo diffida a demolire il rustico costruito abusivamente sulla part. no. __________ RF di __________; |
richiamato l'art. 48 PAmm
ritenuto, in fatto
che il 22 novembre 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha ordinato a __________ di demolire un edificio in stile rustico, costruito senza permesso al posto di una vecchia stalla/fienile situata fuori della zona edificabile di __________;
che l'ordine è stato confermato dal Consiglio di Stato (ris. gov. n. 8121/91 del 2.10.1991), dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 457/91 del 29.11.1991) e dal TF (DTF 8/1992 del 7.8.1992);
che il 13 aprile 1993 il Dipartimento del territorio ha diffidato l'insorgente a dar seguito all'ordine di demolizione impartitogli;
che il 27 giugno 1995 il Consiglio Federale, analogamente sollecitato dal municipio di __________ a porre rimedio all'inazione dell'autorità cantonale, ha ingiunto al Consiglio di Stato di dar seguito all'ordine in questione;
che il 6 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha diffidato __________ "ad effettuare la demolizione completa dell'edificio entro il 29 settembre 1995", avvertendolo che il caso di inosservanza avrebbe proceduto "all'intervento demolitorio senza ulteriore avviso";
che contro questa diffida __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può respingere in limine, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che per principio le diffide non costituiscono decisioni impugnabili, ovvero provvedimenti mediante i quali l'autorità amministrativa costituisce, modifica od annulla diritti od obblighi o si pronuncia in modo vincolante sulla loro esistenza od inesistenza (Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 35 B II c; Scolari, Commentario della LE, ad art. 57 N 28);
che l'inappellabilità della diffida a dar seguito ad un'ingiunzione, pena l'esecuzione d'ufficio, è addirittura espressamente sancita dall'art. 35 cpv. 4 PAmm;
che, così stando le cose, è di meridiana evidenza che la determinazione con cui il Consiglio di Stato diffida l'insorgente a dar finalmente seguito all'ordine impartitogli non costituisce un provvedimento impugnabile;
che il ricorso va quindi respinto siccome manifestamente irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 3, 18, 28, 35, 48, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) è a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario