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Incarto n. DP 258/95 leo |
27 novembre 1995
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 ottobre 1995 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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Contro |
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la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) che annulla la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la ristrutturazione del grotto di sua proprietà (part. n. __________ RF); |
viste le risposte:
- 10 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
- 12 ottobre 1995 del municipio di __________;
- 17 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare il grotto di sua proprietà situato in località grotti della __________ (part. n. __________ RF);
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT per il rilascio di permessi di costruzione fuori delle zone edificabili;
che il 19 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo l'opposizione dell'autorità cantonale;
che con giudizio 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio ed accreditando i motivi d'opposizione fatti valere dall'insorgente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________ ne ha sollecitato l'accoglimento;
che in sede d'istruttoria è emerso che la zona dei grotti della __________ è edificabile ed inclusa nel perimetro del PGC;
che l'autorità cantonale ha pertanto aderito al ricorso;
che, non essendo applicabile l'ordinamento disciplinante l'attività edilizia fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT, 75 LALPT), l'opposizione del Dipartimento del territorio era ingiustificata (art. 7 cpv. 1 LE);
che, di conseguenza, infondato appare anche il giudizio governativo impugnato;
che la licenza accordata dal municipio di __________ sulla base del diritto autonomo comunale va pertanto ripristinata;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno addebitate al Cantone;
visti gli art. 7, 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) è annullata;
1.2. è ripristinata la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione del grotto part. n. __________ RFD.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario