Incarto n.
52.95.00525

DP 258/95

leo

Lugano

27 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  2 ottobre 1995 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) che annulla la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la ristrutturazione del grotto di sua proprietà (part. n. __________ RF);

 

 

viste le risposte:

-    10 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;

-    12 ottobre 1995 del municipio di __________;

-    17 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;

 

 

esperito un sopralluogo;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto e in diritto

 

che il 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare il grotto di sua proprietà situato in località grotti della __________ (part. n. __________ RF);

 

 

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT per il rilascio di permessi di costruzione fuori delle zone edificabili;

 

 

che il 19 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo l'opposizione dell'autorità cantonale;

 

 

che con giudizio 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio ed accreditando i motivi d'opposizione fatti valere dall'insorgente;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;

 

 

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________ ne ha sollecitato l'accoglimento;

 

 

che in sede d'istruttoria è emerso che la zona dei grotti della __________ è edificabile ed inclusa nel perimetro del PGC;

 

 

che l'autorità cantonale ha pertanto aderito al ricorso;

 

 

che, non essendo applicabile l'ordinamento disciplinante l'attività edilizia fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT, 75 LALPT), l'opposizione del Dipartimento del territorio era ingiustificata (art. 7 cpv. 1 LE);

 

 

che, di conseguenza, infondato appare anche il giudizio governativo impugnato;

 

 

che la licenza accordata dal municipio di __________ sulla base del diritto autonomo comunale va pertanto ripristinata;

 

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno addebitate al Cantone;

 

 

 

 

visti gli art. 7, 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.      Di conseguenza:

          1.1.   la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) è annullata;

          1.2.   è ripristinata la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione del grotto part. n. __________ RFD.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                   3.   Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario