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Incarto n. DP 281/95 cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Matteo Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1995 di
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____________________
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contro |
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la decisione 17 ottobre 1995 (no. 5626) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso interposto dall'insorgente avverso la decisione 12 maggio 1995 del Consiglio comunale di __________, mediante la quale non è stato accettato il rifiuto pronunciato dalla ricorrente di assumere la carica di consigliere comunale; |
viste le risposte:
- 6 novembre 1995 dell'avv. __________, in qualità di Presidente del consiglio comunale di __________
- 7 novembre 1995 del Municipio di __________ - 22 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ ha partecipato, quale candidata del PLRT, alle elezioni del 5 aprile 1992 per il rinnovo del Consiglio comunale di __________; non avendo raccolto sufficienti voti per essere eletta, __________ è risultata la quindicesima subentrante tra le fila del suo partito;
che l'8 marzo 1995 il municipio di __________ ha chiesto a __________ l'accettazione di subentrare in Consiglio comunale al posto dell'uscente __________;
che con lettera del 17 marzo 1995, la stessa ha risposto di non voler accettare tale carica;
che il municipio ha quindi informato della cosa il Legislativo comunale, e segnatamente la Commissione delle petizioni, la quale nel suo rapporto del 3 marzo 1995 si è espressa in favore dell'accoglimento della richiesta formulata dalla signora __________
che in occasione della seduta straordinaria del 12 maggio 1995, il Consiglio comunale di __________, ritenendosi esclusivamente competente a pronunciarsi su tale questione non ha accettato la rinuncia espressa dalla signora __________ ad assumere la carica di consigliere comunale;
che con raccomandata 17 maggio 1995, il municipio di __________ ha quindi informato la diretta interessata della decisione presa dal Consiglio comunale;
che con ricorso 29 maggio 1995 al Consiglio di Stato, __________ ha chiesto l'annullamento della predetta decisione, ritenendosi impossibilitata a conciliare tale impegno con le sue numerose attività personali;
che con decisione 17 ottobre 1995, l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame, ritenendo corretta la decisione del Consiglio comunale;
che contro la predetta pronuncia __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; motiva tale richiesta con il fatto che soffre di un disturbo da stress che non le permette di assumere un impegno come quello in oggetto e produce a dimostrazione di tale fatto un certificato medico;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Presidente del Consiglio comunale, mentre che dal canto suo il municipio di __________, riconfermandosi in quanto già esposto davanti all'istanza di prime cure, propone l'accoglimento del ricorso;
che il 27 aprile 1996 è avvenuto su tutto il territorio del Cantone il rinnovo dei poteri comunali, ma la ricorrente non si è candidata in nessun schieramento politico, né per l'elezione del municipio, né per quella del Consiglio comunale.
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva della ricorrente discende dai combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel presente caso data, in quanto essa, pur non essendosi più candidata alle ultime elezioni comunali del 27 aprile 1996, ha comunque un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del giudizio impugnato mediante il quale, vista la sua totale soccombenza, le sono state integralmente addossate le spese e le tasse di giustizia di prima istanza;
che di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);
che la carica di consigliere comunale è di principio obbligatoria (art. 44 LOC); ciò significa che il cittadino, eletto in Consiglio comunale su di una lista alla quale ha dato liberamente la sua adesione, ha il dovere di assumere tale carica e di prestare giuramento o promessa solenne in occasione della seduta costitutiva;
che ciò vale di principio anche per il subentrante, allorquando il candidato eletto esercita dopo l'elezione il proprio diritto d'opzione per un'altra carica (come ad esempio quella di municipale) o è costretto per giustificati motivi a rinunciare al proprio seggio in consiglio comunale nel corso della legislatura;
che tuttavia la legge ammette per i subentranti la facoltà, se sufficientemente motivata, di rinunciare all'assunzione della carica di consigliere comunale: in questi casi la procedura da seguire è quella prevista per la trattazione delle dimissioni di un consigliere comunale eletto (art. 15 cpv. 3 RALOC),
che, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha motivato la propria rinuncia con il fatto di soffrire di disturbi di salute che non le permetterebbero di assumere compiti di responsabilità;
che quest'ultima circostanza appare comprovata dal certificato medico versato agli atti dall'insorgente stessa;
che, stando così le cose, la scelta operata dalla ricorrente di non subentrare nel consesso legislativo di __________ al posto del consigliere dimissionario appare sufficientemente giustificata;
che pertanto il ricorso va accolto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
visti gli art. 44, 208, 209 LOC; 15 RALOC, 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 12 maggio 1995 del Consiglio comunale di __________, relativa alla ricusa della signora __________ di assumere la carica di consigliere comunale, è annullata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario