Incarto n.
52.95.00549

DP 284/95

leo

Lugano

10 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Gardo Petrini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  2 novembre 1995 di

 

 

 

__________

 

 

per ritardata giustizia

 

contro

 

 

 

il Consiglio di Stato per non aver evaso le sue petizioni 25 maggio 1994 e 31 maggio 1995;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che __________ ha presentato due petizioni al Consiglio di Stato, in data 25 maggio 1994 e 31 maggio 1995, sul problema delle "Comunità religiose", da lui ritenuto grave e preoccupante tanto quanto quello della droga;

 

che con il presente ricorso per denegata giustizia il ricorrente chiede venga fatto ordine all'esecutivo cantonale di rispondere alle sue petizioni, finora rimaste inevase;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

che giusta l'art. 45 PAmm l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;

 

 

che in sostanza occorre che l'autorità (in casu il Tribunale cantonale amministrativo) sia competente a giudicare il merito della controversia affinché possa essere investita della conoscenza di un reclamo per denegata giustizia;

 

 

che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato solamente nei casi previsti dalla legge contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (clausola enumerativa);

 

 

che il Tribunale cantonale amministrativo può d'altro canto respingere immediatamente o dopo richiamo degli atti i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (art. 48 PAmm);

 

 

che nel nostro ordinamento costituzionale il diritto di petizione é garantito dall'art. 57 della Costituzione federale rispettivamente dall'art. 7 della Costituzione cantonale;

 

 

che, per principio, la petizione é un atto che può essere presentato presso qualsiasi autorità (cfr. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II pag. 953);

 

che, mentre le petizioni indirizzate al legislativo cantonale sono disciplinate dalla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, quelle che, come nel caso di specie, sono presentate all'autorità governativa non sottostanno ad alcuna regolamentazione specifica;

 

 

che non vi é di conseguenza alcuna norma di legge che consenta di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo una decisione del Consiglio di Stato consecutiva all'inoltro di una petizione;

 

 

che d'altro canto nemmeno poteva essere altrimenti siccome

il diritto di petizione non conferisce alcun diritto all'ottenimento di una prestazione positiva e quindi all'emanazione di una decisione d'ordine o di merito: l'autorità a cui la petizione viene indirizzata ha per contro il solo dovere di prenderne conoscenza entro ragionevole termine (cfr. parere Guido Corti CdS pubblicato in RDAT II-1991, pag. 343 e riferimenti ivi citati);

 

 

che in siffatte evenienze il ricorso inoltrato da __________ va dichiarato improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;

 

 

 

visti gli art. 57 Cost. federale; 7 Cost. Cantonale; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-- sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario