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Incarto n. DP 290/95 cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sull'istanza di revisione 22 novembre 1995 di
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__________ tutti rappr. da: avv. __________
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contro |
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la sentenza 10 novembre 1995 del Tribunale cantonale amministrativo, che dichiara irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato dagli istanti avverso la risoluzione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato (no. __________) in materia edilizia; |
viste le risposte:
- 30 novembre 1995 del comune di __________;
- 4 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
- 6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che con sentenza 10 novembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato da __________ e liteconsorti contro la risoluzione 30 agosto 1995 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 26 maggio 1995 resa dal municipio di __________ in materia edilizia;
che il giudizio di irricevibilità si fondava sulla data impressa sul francobollo con cui era affrancata la busta contenente il ricorso: apparentemente il "21.9.95"
che il 22 novembre 1995 i soccombenti hanno chiesto la revisione del predetto giudizio, allegando e dimostrando di aver spedito il ricorso il 20.9.95;
che delle osservazioni inoltrate dalle controparti si dirà semmai più avanti;
che la domanda di revisione, tempestiva, è ricevibile in ordine giusta l'art. 36 PAmm;
che contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti che risultano dagli atti (art. 35 lett b PAmm);
che nel caso in esame un particolare concorso di circostanze fortuite (impressione dello 0 di 20 in corrispondenza di una linea del disegno del francobollo) ha creato un'illusione ottica, inducendo questo Tribunale a leggere la data del 21.9.95, anziché quella del 20;
che in queste circostanze sono ravvisabili gli estremi del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm;
che l'istanza va quindi accolta, annullando la sentenza 10 novembre 1995 di questo Tribunale;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno poste a carico dello Stato;
visti gli art. 35 e 36 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 novembre 1995 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata;
1.2. il Tribunale cantonale amministrativo statuirà con separato giudizio sul ricorso 20 settembre 1995 inoltrato dagli istanti contro la decisione 30 agosto 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato rifonderà agli istanti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario