Incarto n.
52.95.00556

52.95.00557

DP 291-292/95

cm

Lugano

27 agosto 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi  22 novembre 1995 di

 

 

 

____________________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 24 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha stabilito che il loro domicilio è __________;

 

 

viste le risposte:

-    29 novembre 1995 del municipio di __________,

-    30 novembre 1995 del municipio di __________,

-    4 dicembre 1995 del Consiglio di Stato,

-    11 dicembre 1995 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il ricorrente __________, nato nel 1960, è cresciuto a __________, dove figura tuttora domiciliato presso i suoi genitori.

Terminata la formazione professionale, ha trovato lavoro presso __________ di __________. Per ridurre le trasferte, nel 1984 ha preso in locazione un appartamento di 3 locali e mezzo a __________, in via __________, nel quale risiede durante i giorni feriali.

Attualmente lavora come elettricista presso la __________ di __________.

La ricorrente __________, nata nel 1957, è invece cresciuta a __________ (__________), dove figura tuttora domiciliata presso la madre.

Anche lei, terminata la formazione professionale, ha trovato lavoro fuori valle presso la ditta __________ di __________. Per comodità, durante la settimana lavorativa alloggia nell'appartamento locato dal ricorrente __________.

Attualmente lavora come impiegata d'ufficio presso la ditta __________ di __________.

Pur convivendo sin da allora nell'appartamento in questione, i ricorrenti affermano di risalire regolarmente in valle presso le abitazioni delle rispettive famiglie, dove trascorrerebbero ogni momento libero da impegni lavorativi.

Considerando prevalenti gli assidui rapporti che i ricorrenti intrattenevano con i rispettivi genitori, con decisione 6 agosto 1986 il Consiglio di Stato ha stabilito che il loro domicilio rimaneva immutato a __________, rispettivamente a __________. Il rapporto di convivenza è stato ritenuto insufficiente a fondare un domicilio a __________ Considerato il perdurare della situazione, nel 1991 il municipio di __________ ha intrapreso nuovi passi per trasferire nel comune il domicilio dei ricorrenti. Vista la ferma opposizione degli interessati e dei rispettivi comuni di domicilio ha tuttavia desistito dai suoi intenti. Alla fine di quell'anno, la polizia comunale di __________ ha comunque accertato che tra il 6 ottobre 1991 e l'11 gennaio 1992 i ricorrenti erano rimasti nell'appartamento di via __________ durante sette giorni di fine settimana. Ha inoltre stabilito che l'elettricità consumata da quell'appartamento negli anni 1990-1992 corrispondeva ad una presenza di due giorni per settimana.

 

 

                                  B.   Senza procedere ad ulteriori verifiche, con distinte decisioni del 24 luglio 1995, il municipio di __________ ha stabilito che i ricorrenti dovevano ormai essere considerati domiciliati nel comune.

Secondo l'esecutivo comunale, il rapporto di convivenza instaurato dai ricorrenti undici anni orsono sarebbe preponderante rispetto ai legami affettivi che gli stessi intratterrebbero con le rispettive famiglie.

 

 

                                  C.   Con decisione 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato le predette determinazioni, respingendo i ricorsi contro di esse interposti dagli insorgenti.

Illustrati i principi che reggono la materia del contendere, il Governo ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi per confermare il trasferimento del domicilio dei ricorrenti a __________ ai sensi dell'art. 23 CCS (6 LOC).

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

A sostegno delle rispettive impugnative i ricorrenti ribadiscono di risiedere a __________ soltanto durante i giorni di lavoro per motivi di mera comodità. Il centro dei loro interessi personali, allegano, si situerebbe tuttora a __________, rispettivamente a __________.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dei gravami si oppongono il municipio di __________ e il Consiglio di Stato.

I municipi di __________ e di __________ condividono invece le impugnative con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente date.

I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.

Date le circostanze, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è invero compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dalle precedenti istanze.

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune che vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

La nozione di domicilio comunale è sostanzialmente identica a quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il domicilio civile.

La costituzione del domicilio ai sensi delle succitate disposizioni presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative. Una di natura oggettiva, percepibile esteriormente, ossia la residenza effettiva in un luogo scelto come centro delle relazioni personali. L'altra di natura soggettiva, rilevabile attraverso la prima, ossia l'intenzione di stabilirsi durevolmente in quel luogo. (DTF 97 II 3 seg.; Bucher, Berner Kommentar, ad art. 23 N. 21 seg.).

La residenza sussiste quando vi è soggiorno di una certa durata, non necessariamente continuo, in un luogo con il quale vengono instaurati rapporti privilegiati (Deschenaux/Tercier, Personnes physiques et tutelle, 2 ed., N. 372-374).

Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza, essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva è, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori ed oggettive, riconoscibile per i terzi (Deschenaux/Tercier, op. cit., N. 375-376a).

Per chi trascorre il proprio tempo in più luoghi si considera generalmente che il domicilio sia dove l'interessato ha le relazioni più strette ed intense, ossia, di regola, nel luogo in cui risiede con la famiglia. I vincoli familiari sono considerati più intensi di quelli sociali e personali. In linea di massima prevalgono quindi sulle relazioni economiche o professionali; DTF 77 I 118; Deschenaux/Tercier, op. cit. , N. 377a).

Quando una persona abita in un luogo e lavora in un altro, il domicilio è di regola costituito nel luogo in cui essa ritorna per trascorrere il proprio tempo libero in seno alla famiglia. Ciò vale anche nel caso in cui la persona soggiorna nel luogo di lavoro durante la settimana (DTF 88 III 138; Bucher, op. cit., ad art 23 CC N. 48). Di regola, la residenza di lavoro non costituisce domicilio.

 

 

                                   3.   Nel caso in esame, il ricorrente __________ ha preso in locazione un appartamento di 3 e mezzo locali a __________, nel quale convive ormai da undici anni con la ricorrente __________.

Il soggiorno a __________, stando ai ricorrenti, sarebbe limitato ai giorni feriali. In effetti, essi rientrerebbero regolarmente, ogni fine settimana, a __________ ed a __________ (__________) presso i rispettivi genitori, con i quali trascorrerebbero tutto il loro tempo libero. Sono questi i luoghi con i quali intratterrebbero le relazioni personali più intense.

Perdurando la convivenza da oltre un decennio, le precedenti istanze hanno ritenuto che i ricorrenti avessero costituito il loro domicilio a __________.

Le informazioni risultanti dagli atti non permettono di confermare questa deduzione. E' vero che i ricorrenti soggiornano a __________ durante la settimana e che vivono sotto lo stesso tetto da oltre un decennio. Queste circostanze, da sole, non bastano tuttavia ai fini della costituzione del domicilio a sensi dell'art. 6 LOC, qualora i ricorrenti, il fine settimana, rientrino effettivamente a __________ ed a __________ nelle famiglie da cui provengono. Ipotesi, questa, che permetterebbe eventualmente ancora di considerarli alla stregua di dimoranti settimanali, ancorché conviventi.

Su questo punto mancano però informazioni precise. Poco o nulla è in effetti dato di sapere sulle abitudini dei ricorrenti. In particolare, non è nemmeno dato di sapere se i ricorrenti entrambi in possesso di un veicolo a motore scendano al piano soltanto il lunedì mattina per risalire in  valle il venerdì sera dopo il lavoro o se invece il soggiorno nei comuni di provenienza si limiti ad una breve presenza tra il sabato e la domenica. Gli accertamenti esperiti nel 1991 sembrerebbero confermare questa seconda ipotesi. Il consumo di elettricità depone invece a favore di una presenza molto più limitata. Nulla è dato di sapere circa l'uso del telefono di __________, intestato unicamente al ricorrente __________: elemento di giudizio, questo, che potrebbe fornire utili ragguagli circa la presenza dei ricorrenti nell'abitazione di __________.

Scarse sono pure le notizie che emergono dall'incarto circa le condizioni in cui i ricorrenti risiederebbero a __________ e __________. In particolare, non si sa se i ricorrenti dispongano presso le abitazioni dei rispettivi genitori di locali a loro riservati, nei quali tengono almeno parte dei loro effetti personali, o se invece dispongano soltanto di un letto per pernottare. A tal proposito, va rilevato che l'affermazione del municipio di __________ stante la quale i ricorrenti, in quei comuni, non disporrebbero di un'abitazione propria, non corrisponde compiutamente alla realtà. La ricorrente __________ risulta infatti proprietaria, in quanto coerede, dell'abitazione di __________. E' qui d'altronde che ha il suo recapito telefonico.

 

 

                                   4.   Ferme queste premesse, la decisione governativa impugnata, fondata su accertamenti di fatto carenti ed incompleti non può quindi essere confermata.

Conformemente all'art. 65 PAmm, i ricorsi vanno pertanto accolti, annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, completata l'istruttoria, renda una nuova decisione parimenti impugnabile.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 208 LOC; 23 CCS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§     Di conseguenza:

       1.1.   la decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato è annullata.

       1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario