Incarto n.
52.95.00563
DP 298/95

cm

Lugano

16 settembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 28 novembre 1995 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8 novembre 1995, no. 6030, del Consiglio di Stato che respinge l'istanza 11 febbraio 1995 di __________, con la quale chiede l'intervento del Consiglio di Stato, data l'impossibilità del municipio di __________ di deliberare validamente ex art. 100 LOC, affinché abbia a rilasciargli la licenza edilizia per dei lavori alle facciate dell'edificio di sua proprietà sito al mappale no. __________ RFD __________;

 

 

preso atto che in data 6 settembre 1996 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

rilevato che il municipio di __________ si è avvalso del patrocinio di un legale, per cui si giustifica la corresponsione di una indennità per ripetibili;


decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il ricorrente verserà al municipio di ____________________ l’importo di fr. 300.-- quale indennità per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario