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Incarto n. cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 28 novembre 1995 di
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__________
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contro |
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la decisione 8 novembre 1995, no. 6030, del Consiglio di Stato che respinge l'istanza 11 febbraio 1995 di __________, con la quale chiede l'intervento del Consiglio di Stato, data l'impossibilità del municipio di __________ di deliberare validamente ex art. 100 LOC, affinché abbia a rilasciargli la licenza edilizia per dei lavori alle facciate dell'edificio di sua proprietà sito al mappale no. __________ RFD __________; |
preso atto che in data 6 settembre 1996 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
rilevato che il municipio di __________ si è avvalso del patrocinio di un legale, per cui si giustifica la corresponsione di una indennità per ripetibili;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente verserà al municipio di ____________________ l’importo di fr. 300.-- quale indennità per ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario