Incarto n.
52.95.00565

DP 300/95

leo

Lugano

9 febbraio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  28 novembre 1995 di

 

 

 

__________ rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5891) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 luglio 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti dell'Azienda porti comunali;

 

 

viste le risposte:

-    6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;

-    23 gennaio 1996 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

che con messaggio del 16 giugno 1995 il municipio di __________ ha proposto al comune di approvare i conti dell'azienda porti comunali (APC);

 

 

che il messaggio rievocava la cerimonia di inaugurazione svoltasi il 24 settembre 1994 con la partecipazione della "__________", madrina dell'opera e donatrice di una pregevole statua in bronzo;

 

 

che con decisione 26 luglio 1995 il CC ha approvato i conti dell'APC;

 

 

che contro questa risoluzione __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, allo scopo di ottenere "l'annullamento della decisione con la quale l'organo legislativo approva la distinzione di una abitante del comune per mezzo dell'applicazione del titolo di nobiltà "__________";

 

 

che con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa per motivi che non occorre qui riassumere;

 

 

che contro questo giudizio governativo __________, patrocinato dall'avv. __________, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:

"1.   Il gravame è accolto

§.    Di conseguenza si procede ad impartire all'Autorità di vigilanza sui comuni l'istruzione intesa a raccomandare ai municipi e ai consigli comunali di togliere i titoli nobiliari dai loro messaggi, rispettivamente dalle loro risoluzioni.

2.    Si prescinde dal prelievo di spese e tasse, come pure all'assegnazione di ripetibili alla controparte, trattandosi di una problematica altamente ideale senza risvolti pecuniari."

 

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

che il ricorso è manifestamente irricevibile, poiché chiede a questo Tribunale di intervenire nei confronti del Consiglio di Stato, assumendo veste di autorità superiore di vigilanza: veste che la legge non gli attribuisce;

 

 

che quand'anche fosse ricevibile il ricorso andrebbe comunque respinto, poiché né la decisione governativa, né quella del consiglio comunale violano il diritto;

 

 

che la pretesa del ricorrente di andare esente da una tassa di giustizia va respinta: i motivi ideali da questi invocati appaiono meno degni di tutela dell'interesse dell'amministrazione a non vedersi gravata da simili stravaganti esibizioni ricorsuali;

 

 

che il patrocinatore è avvertito che il Tribunale cantonale amministrativo si riserva di segnalare il caso alle istanze di vigilanza sull'esercizio dell'avvocatura;

 

 

 

visti gli art. 198 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario