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Incarto n. cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 27 dicembre 1995 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 14 dicembre, no. 6829 del Consiglio di Stato, con la quale rimuove l'insorgente dalla carica di agente di custodia a far tempo dal 1. dicembre 1995; |
ritenuto che la ricorrente con il gravame 27 dicembre 1995 contesta unicamente il fatto che la succitata decisione intervenga a titolo retroattivo;
preso atto che il Consiglio di Stato con scritto 9 gennaio 1996, riconosce l'errore di merito, aderisce pienamente alle domande giudiziali 1 e 2 del ricorso, conferma nel contempo che la rimozione dalla carica ha effetto a partire dal 15 dicembre 1995 e non dal 1. dicembre 1995;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è accolto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà all'insorgente a titolo di ripetibili l'importo di fr. 200.--.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario