Incarto n.
52.95.00090

DP 55/95

leo

 

Lugano

28 agosto 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  13 febbraio 1995 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n. 533) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 16 giugno 1994 con cui il municipio di __________ le ordina la demolizione di un manufatto edificato senza permesso e le infligge una multa di fr. 300.-- per violazione della LE;

 

 

viste le risposte:

-    22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;

-    23 febbraio 1995 del municipio di __________;

-    24 febbraio 1995 di __________;

-    2 marzo 1995 del Dipartimento del territorio;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che verso la fine del 1993 __________ ha demolito e ricostruito senza permesso un piccolo ripostiglio (m 2,75 x 3,05), situato nel cortile antistante la sua casa d'abitazione nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF), a m 1,40 dall'edificio con aperture di proprietà del resistente (part. n. __________ RF);

 

 

                                         che, dopo aver invano sollecitato la ricorrente ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, il 16 giugno 1994 il municipio di __________ ha ordinato la demolizione del manufatto, siccome lesivo della distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 9 cifra 5 lett. a NAPR verso edifici con aperture;

 

 

                                         che con decisione di egual data lo stesso municipio ha inoltre inflitto a __________ una multa di fr. 300.-- per violazione della LE;

 

 

                                         che con giudizio 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrati da __________;

 

 

                                         che in sostanza il Governo ha ritenuto che il manufatto, configurabile come nuova costruzione, violasse la distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 9 cifra 5 lett. a NAPR verso edifici con aperture; ha considerato adeguato l'ordine di demolizione ed ha ritenuto giustificata la multa inflitta;

 

 

                                         che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all'ordine di demolizione; secondo la ricorrente, l'intervento in contestazione, autorizzato verbalmente dal sindaco andrebbe configurato come un semplice lavoro di manutenzione di un'opera preesistente;

 

 

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il vicino __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente;

 

 

                                         che il sopralluogo ha permesso di accertare "che il manufatto è opera recente: non si tratta di una semplice ristrutturazione;"

 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività del gravame sono indiscutibilmente date (art. 21, 45 LE; 43, 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

 

 

                                         che il principio della buona fede, invocato dall'insorgente in relazione alle assicurazioni che il sindaco le avrebbe dato circa la legittimità dell'intervento edilizio, non giova alla causa di quest'ultima, poiché non può comunque prevalere sui diritti di difesa del vicino qui resistente (cfr. STA 27.7.1995 in re G.);

 

 

                                         che dall'opera preesistente, demolita e sostituita con il manufatto in contestazione, l'insorgente non può dedurre alcunché in suo favore: la garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, è venuta a mancare nel momento in cui il vecchio ripostiglio è stato demolito (cfr. STA 21.7.94 in re P. SA);

 

 

                                         che inaccoglibili sono pure le obiezioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla legittimità dell'edificio con aperture che sorge sul fondo del resistente: il fabbricato, presente da molti anni e mai contestato, anche se fosse stato realizzato abusivamente sussisterebbe comunque legittimamente ope temporis (art. 57 LE 1973);

 

 

                                         che è d'altro canto pacifico che il nuovo deposito/ripostiglio, eretto ex novo (cfr. sopralluogo) a m 1,40 dall'edificio con aperture del resistente, non rispetta la distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 9 cifra 5 lett. a NAPR per le costruzioni accessorie rivolte verso edifici muniti di aperture;

 

 

                                         che nel controverso manufatto, realizzato senza alcuna autorizzazione, sono incontestabilmente ravvisabili gli estremi di una violazione formale e materiale del diritto edilizio;

 

 

                                         che, non essendo nemmeno dati i presupposti per correggere il difetto mediante opportune rettifiche, la demolizione si appalesa come l'unico intervento atto a porre rimedio alla situazione di illegalità tempestivamente denunciata dal resistente;

 

 

                                         che qualora sul fondo di quest'ultimo dovesse essere realizzata la costruzione senza aperture, che il municipio ha autorizzato con licenza 25 ottobre 1994, la ricorrente potrà comunque sempre chiedere il permesso di edificare un nuovo ripostiglio in contiguità con il nuovo edificio;

 

 

                                         che nell'attuale situazione di fatto, l'impugnativa deve tuttavia essere respinta;

 

 

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

visti gli art. 21, 45, 52 LE 1991; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario