Incarto n.
52.96.00103

DP 93/96

leo

Lugano

26 giugno 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  28 aprile 1996 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 1627) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ delibera i lavori di progettazione per la sistemazione ed il potenziamento di canali rispettivamente per la realizzazione del canale via __________

 

 

viste le risposte:

-    8 maggio 1996 dell'ing. __________;

-    7 maggio 1996 del comune di __________ -           15 maggio 1996 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che il 12 dicembre 1995 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per i lavori di progettazione delle opere di sistemazione e potenziamento dei canali a __________, rispettivamente per la progettazione del canale via __________

 

che il bando di concorso precisava che i mandati comprendevano:

 

"lo studio inerente il rilievo completo dei canali esistenti, con le loro caratteristiche tecniche e di portata; uno studio sulla necessità di dimensionamento di una nuova struttura, tenendo presenti tutte le immissioni di acque a monte dei canali (rete stradale comunale, cantonale e del Consorzio raggruppamento terreni), accompagnato da proposte e costi di massima; successivamente allestimento del progetto e del preventivo di dettaglio sulla soluzione scelta, pronto per essere sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione e la concessione dei necessari crediti di realizzazione; allestimento della chiave di riparto della spesa, tra i vari enti interessati; allestimento progetto completo per approvazione dell'opera da parte delle autorità competenti; allestimento progetto esecutivo in vista della realizzazione dell'opera, capitolati e moduli d'offerta per il pubblico concorso; controllo offerte; direzione lavori; liquidazione finale e piani di rilievo della nuova struttura.",

 

rispettivamente

 

"lo studio di una o più varianti in sostituzione di quanto stabilito dal vigente PGC; allestimento documentazione per la modifica del vigente PGC; allestimento progetto e preventivo di dettaglio per la realizzazione del nuovo collettore, pronto per essere sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione e la concessione del credito necessario alla realizzazione dell'opera; allestimento progetto e preventivo di sistemazione (rifacimento pavimentazione) della strada via __________; preparazione incarto completo per l'ottenimento dell'approvazione in sede cantonale e federale del progetto; allestimento progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori; stesura capitolati e moduli d'offerta per il pubblico concorso; controllo offerte secondo indicazione dell'Ufficio appalti; direzione dei lavori; allestimento liquidazione finale e piano di rilievo della nuova condotta e di altre condotte esistenti parallelamente alla fognatura.";

 

 

che il bando stabiliva pure che gli onorari esposti nelle offerte sarebbero stati considerati definitivi e che per i compiti suesposti non sarebbero stati riconosciuti supplementi di nessun genere, nemmeno di rincaro; indicava infine che l'assegnazione del mandato sarebbe avvenuta ad esclusivo giudizio del municipio;

 

 

che al concorso hanno partecipato 12 studi d'ingegneria con offerte varianti da 25'800.-- a 103'000.-- per il primo mandato, rispettivamente da 25'000.-- a 60'000.-- per il secondo mandato; il ricorrente __________ ha inoltrato due offerte recanti l'indicazione "tariffa SIA meno il sedici per cento";

 

 

che con risoluzione 22 gennaio 1996 il municipio di __________ ha confermato i mandati di progettazione agli studi d'ingegneria __________, rispettivamente __________, che avevano inoltrato le offerte più basse;

 

 

che con giudizio 3 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;

 

 

che, illustrate le regole applicabili al caso, il Governo ha in sostanza ritenuto che la delibera fosse immune da violazioni del diritto: eventuali disattenzioni delle norme SIA o delle direttive OTIA non sarebbero suscettibili di critica da parte dell'autorità di ricorso;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullato assieme al bando di concorso;

 

 

che l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate invano in prima istanza; a suo avviso, non fornendo il bando alcuna indicazione circa il costo delle opere, l'unica base di calcolo per valutare gli onorari sarebbero le tariffe SIA/OTIA calcolate in base al tempo impiegato oppure alla percentuale del costo dei lavori;

 

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai deliberatari dei lavori di progettazione, che non formulano particolari osservazioni;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

che l'impugnativa, tempestivamente inoltrata (art. 46 PAmm), davanti alla competente istanza di ricorso (art. 208 LOC), da un insorgente legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm) in quanto concorrente ad un pubblico concorso retto dalla LOC, è ricevibile in ordine;

 

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), con succinta motivazione vista la palese infondatezza dell'impugnativa;

 

 

che le decisioni con cui il municipio aggiudica lavori o forniture al comune in esito a pubblico concorso sono in linea di massima censurabili soltanto nella misura in cui l'autorità comunale disattende le condizioni fissate dal bando o esercita in modo scorretto il potere d'apprezzamento conferitogli dalla legge;

 

 

che in concreto nessun rimprovero può essere mosso al municipio per aver deliberato i lavori oggetto di licitazione ai concorrenti che avevano inoltrato l'offerta più bassa; nulla permette in effetti di ritenere che le delibere in contestazione siano atte a ledere in qualche modo l'interesse del comune che il municipio è tenuto a salvaguardare: nemmeno il ricorrente lo pretende; né l'aggiudicazione censurata appare lesiva delle condizioni poste dal bando di concorso;

 

 

che malvenuto è peraltro il ricorrente a contestare le regole di un concorso alle quali si è sottoposto accettando di partecipare senza riserva alcuna;

 

 

che la mancanza di indicazioni circa il costo delle opere messe a concorso non presta il fianco a critiche: era in effetti compito dei concorrenti definirne concretamente le caratteristiche e quindi i costi su cui calcolare i propri onorari, rispettivamente spettava sempre ancora ai partecipanti al concorso valutare il tempo occorrente per la progettazione;

 

 

che, così stando le cose, l'impugnativa va senz'altro respinta;

 

 

 

 

 

visti gli art. 113, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario