Incarto n.
52.96.00143

52.96.00147

Lugano

17 ottobre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

statuendo sui ricorsi

 

a)    

b)   

20 giugno 1996 di

__________ patr. da: avv. __________

24 giugno 1996 di

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 11 giugno 1995, no. 2898, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la decisione 29 febbraio 1996 con cui l'assemblea del __________ ha ratificato gli accordi sull'espropriazione collettiva stipulati dalla delegazione consortile con il comune di __________ per la realizzazione / allargamento di tre strade previste dal PR;

 

 

viste le risposte:

-    24 giugno 1996 del Consorzio raggruppamento Terreni, __________;

-      2 luglio 1996 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

-      3 luglio 1996 del Consiglio di Stato;

-    26 settembre 1996 del municipio di __________;

al ricorso 20 giugno 1996 di __________

 

-    2 luglio 1996 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

-    3 luglio 1996 del Consorzio raggruppamento terreni, __________;

-    3 luglio 1996 del Consiglio di Stato;

-    26 settembre 1996 del municipio di __________;

al ricorso 24 giugno 1996 di __________

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nell'ambito della procedura di RT in atto nel comune di __________, il 26 aprile 1990 il locale municipio ha chiesto al Dipartimento dell'economia pubblica che venisse assegnato al comune il terreno necessario per la realizzazione di alcune opere di pubblica utilità previste dal piano viario.

Con risoluzione 22 novembre 1991 il Dipartimento ha accolto la richiesta.

 

 

                                  B.   Il 30 novembre 1995 la delegazione consortile ha proposto al municipio di __________ di cedere al comune 705 mq di terreno per l'allargamento di via __________, 748 mq per l'allargamento di via __________ e 1344 mq per la realizzazione della strada ai __________.

La proposta indicava fra l'altro che i proprietari soggetti all'espropriazione collettiva sarebbero stati risarciti con un'indennità pari alla metà della stima RT.

Con risoluzione 8 gennaio 1996 il municipio ha accettato le proposte.

 

 

                                  C.   Con messaggio del gennaio 1996 la delegazione consortile ha sottoposto gli accordi stipulati con il comune all'assemblea consortile per ratifica. L'assemblea li ha convalidati con deliberazione del 29 febbraio 1996 adottata a maggioranza.

 

 

                                  D.   Con risoluzione 11 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le impugnative contro di esso inoltrate da due proprietari consorziati, che contestavano la decurtazione dell'indennità prevista dagli accordi stipulati tra la delegazione consortile e l'autorità comunale.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la decisione avversata non limitasse il diritto dei proprietari colpiti di contestare davanti alle commissioni di ricorso l'indennità prevista dagli accordi stipulati con il comune.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa deliberazione assembleare.

Con diversa argomentazione entrambi i ricorrenti contestano in particolare l'assegnazione di un'indennità ridotta. Il ricorrente __________ rileva dal canto suo che la prevista espropriazione collettiva non è destinata alla realizzazione di opere consortili. Nega inoltre che un simile accordo possa derogare al principio della piena indennità derivante dalla garanzia costituzionale della proprietà.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio (SBC) ed il __________, che postulano la conferma della decisione censurata senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, chiamato in causa da questo tribunale.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dal combinato disposto degli art. 70 LRPT e 208 LOC. Dato che il giudizio governativo impugnato non è dichiarato definitivo dalla legge, la controversa deliberazione assembleare è di per sè deducibile a questo tribunale.

La legittimazione attiva dei ricorrenti è data dalla loro qualità di proprietari consorziati.

I ricorsi, inoltrati nei termini di legge, sono dunque ricevibili in ordine.

Avendo per oggetto la medesima fattispecie possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   Analogamente all'art. 13 LOC, anche l'art. 59 LRPT stabilisce le competenze dell'assemblea consortile secondo il cosiddetto sistema enumerativo. A differenza di quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 lett. r LOC, la norma in questione non prevede tuttavia una clausola generale di competenza, volta ad assegnare all'assemblea tutti gli attributi che non siano conferiti ad altro organo. Una simile clausola è prevista a favore della delegazione consortile, ovvero dell'organo esecutivo, che è abilitata dall'art. 63 cpv. 2 LRPT a "prendere deliberazioni sopra tutte le materie che non sono rimesse o riservate all'assemblea consortile o ad altro organo".

L'assemblea consortile può quindi deliberare soltanto sugli oggetti esaustivamente elencati dall'art. 59 LRPT. Fra questi figurano "la ratifica di eventuali accordi sull'espropriazione collettiva secondo l'art. 22 cpv. 3 LRPT" (lett. e) e "la decisione sull'alienazione di particelle assegnate al consorzio" (lett. g).

In concreto, occorre anzitutto stabilire se la controversa deliberazione costituisca un "accordo sull'espropriazione collettiva secondo l'art. 22 cpv. 3 LRPT" o eventualmente "una decisione sull'alienazione di particelle assegnate al consorzio" e rientri pertanto nel novero delle competenze dell'assemblea generale.

 

 

                                   3.   Giusta l'art. 22 LRPT "gli enti pubblici possono domandare al Dipartimento l'assegnazione di terreno per l'esecuzione di opere di pubblica utilità".

La norma in questione, modificata con novella legislativa del 21 febbraio 1989, distingue due ipotesi. L'assegnazione di terreno "per l'ampliamento di opere consortili o per strade cantonali o comunali" (cpv. 2) e l'assegnazione di  terreno "per opere pubbliche di altro genere e comunque non strettamente legate alla finalità del raggruppamento, come ad esempio aree scolastiche, cimiteri o campi da gioco" (cpv. 3).

In origine, l'art. 22 LRPT disponeva che il terreno necessario per l'ampliamento di opere consortili o per la realizzazione di strade cantonali o comunali andava risarcito in base al valore di stima di raggruppamento e che l'indennità era fissata dai periti estimatori designati secondo l'art. 106 LRPT (art. 22 cpv. 4 LRPT 1970).

L'indennità per il terreno necessario alle opere pubbliche di altro genere previste dall'art. 22 cpv. 3 LRPT andava invece calcolata in base "al valore commerciale determinato dall'autorità designata dalla LEspr e secondo la relativa procedura" (cfr art. 22 cpv. 5 LRPT 1970).

Da questa distinzione emergeva chiaramente l'intenzione del legislatore di conferire all'assemblea consortile unicamente la competenza a ratificare gli accordi concernenti l'assegnazione di terreni secondo l'art. 22 cpv. 3 LRPT, ovvero gli accordi perfezionati nell'ambito di una procedura espropriativa retta dalla LEspr e non dalla LRPT.

La novella legislativa del 21 febbraio 1989 ha soppresso queste distinzioni sui criteri di determinazione delle indennità dovute in conseguenza dell'assegnazione di terreno ad enti pubblici per opere di pubblica utilità. "L'esperienza acquisita nell'ambito dei progetti RT eseguiti in modo coordinato con le risultanze del PR" aveva in effetti dimostrato "che i valori di stima da usare per lo studio del nuovo riparto dei fondi dovevano essere quelli commerciali e ciò sia per compensare o gravare equamente i proprietari che ricevono minori, rispettivamente maggiori assegnazioni, sia per risarcire al giusto prezzo i proprietari ai quali vengono espropriate piccole interessenze" di terreno. Ritenuta superata la distinzione tra stima RT e valore commerciale posta a fondamento dei cpv. 4 e 5 del previgente art. 22 LRPT, si è di conseguenza stabilito "che l'espropriazione dei terreni per opere di pubblica utilità, siano esse cantonali, comunali o patriziali", avvenisse "in base ad un unico valore ossia quello RT". (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato al GC concernente la modificazione della LRPT del 3.5.1988 in VGC 1988 sess. ord. aut., vol. 3 pag. 1225 seg.).

Con questa modifica della legge, è stata quindi sottratta alla procedura retta dalla LEspr la determinazione delle indennità dovute per l'assegnazione all'ente pubblico di terreno necessario per altre opere di pubblica utilità (art. 22 cpv. 3 LRPT). E' di conseguenza venuta a cadere l'esigenza di sottoporre alla ratifica dell'assemblea consortile eventuali accordi conclusi dalla delegazione consortile con l'ente pubblico secondo la LEspr aventi per oggetto l'assegnazione di simili terreni e la determinazione delle relative indennità.

 

 

                                   4.   Con la risoluzione qui in esame l'assemblea del consorzio RT ha ratificato l'accordo intervenuto fra la delegazione consortile ed il comune di __________ in merito all'assegnazione di terreno per l'ampliamento e la realizzazione di strade comunali. Per i motivi esposti al precedente considerando, tale accordo non soggiace all'approvazione da parte dell'assemblea consortile secondo l'art. 59 lett. e) LRPT. Tanto nel caso in cui ricada sotto il capoverso 2 dell'art. 22 LRPT attualmente in vigore, quanto nel caso in cui richiami l'applicazione del capoverso seguente della stessa norma, l'assegnazione di terreno ha infatti luogo nell'ambito della procedura di RT. Non si tratta quindi di un accordo retto dalla LEspr come prevedevano i capoversi 3 e 5 dell'art. 22 LRPT in vigore sino al 31 maggio 1991. Nè si tratta di una "decisione sull'alienazione di particelle assegnate al consorzio" a' sensi dell'art. 59 lett. g LRPT. Questa competenza, introdotta con emendamento del 21 febbraio 1989, ha infatti per oggetto le cosiddette "particelle valvola", ovvero quei fondi che vengono a formarsi "mediante un arrotondamento della deduzione collettiva per le opere consortili" (cfr. VGC cit. pag. 1229).

I ricorsi vanno quindi accolti già perché l'assemblea consortile ha deliberato su un oggetto che non rientrava nel novero delle competenze assegnatele dall'art. 59 LRPT.

A maggior ragione si deve giungere a questa conclusione se si considera che, essendo finalizzata alla realizzazione di strade comunali, l'assegnazione di terreno qui in esame si fonda sull'art. 22 cpv. 2 LRPT e non sul capoverso seguente come assume il ricorrente __________. Poco importa che non si tratti di un'assegnazione di terreno strettamente connessa alla realizzazione di opere consortili. L'art. 22 cpv. 2 LRPT regola infatti anche l'assegnazione di terreno all'ente pubblico per la realizzazione di opere non strettamente legate alle finalità del raggruppamento. La cessione di terreno per le opere consortili è invece regolata dall'art. 21 LRPT.

 

 

                                   5.   I ricorsi sarebbero comunque da accogliere anche se l'assemblea fosse stata competente a ratificare l'accordo in discussione.

In effetti la competenza a fissare il risarcimento spettante ai proprietari chiamati a cedere terreno per opere di pubblica utilità spetta indelegabilmente ai periti estimatori, riservata ancora la facoltà di ricorso dei proprietari in 1a e 2a istanza (art. 22 cpv. 4 LRPT).

 

 

                                   6.   In esito a queste considerazioni, la decisione dell'assemblea consortile va quindi annullata assieme alla decisione governativa che la conferma. Non essendo stata impugnata, la deliberazione della delegazione consortile, resta per contro valida.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico del __________.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 59, 63, 70 LRPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la decisione 11 giugno 1996, no. 2898, del Consiglio di Stato

1.2.   la decisione 28 febbraio 1996 con cui l'assemblea del __________ ha ratificato gli accordi presi dalla delegazione consortile con il comune di __________ relativi all'assegnazione di terreno per la realizzazione di strade comunali.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                   3.   Il __________ rifonderà al ricorrente __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario