|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 4 luglio 1996 di
|
|
__________ patr. da: avv. __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 18 giugno 1996, no. 3042, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 dicembre 1995 di __________, interposto contro la decisione 28 novembre 1995 del municipio di __________, con la quale è stata ordinata la demolizione delle pensiline contrassegnate in giallo (sub. G. e H) sulla planimetria catastale del progetto approvato i l21 luglio 1993 relativo all'edificazione di una casa di appartamenti al mappale no .__________ RFD di __________; |
preso atto che in occasione dell’udienza 12 novembre 1997, vista la particolarità della situazione il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il municipio rinuncia ad esigere la demolizione.
2. Il ricorrente verserà al comune fr. 10'000.-- a titolo di sanzione pecuniaria.
3. La decisione 18.6.96, no. __________, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nei termini di questa transazione.
4. Alle parti è assegnato un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.
In caso di accoglimento il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dagli atti senza spese e senza ripetibili."
ritenuto che il 17 novembre 1997, il municipio di __________, e il 27 novembre u.s., il patrocinatore del ricorrente, hanno aderito alla transazione succitata;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 18 giugno 1996, no. __________, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
|
3. Intimazione a: |
|
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario