Incarto n.
52.96.00154

 

Lugano

1° dicembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 4 luglio 1996 di

 

 

 

__________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 giugno 1996, no. 3042, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 dicembre 1995 di __________, interposto contro la decisione 28 novembre 1995 del municipio di __________, con la quale è stata ordinata la demolizione delle pensiline contrassegnate in giallo (sub. G. e H) sulla planimetria catastale del progetto approvato i l21 luglio 1993 relativo all'edificazione di una casa di appartamenti al mappale no .__________ RFD di __________;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza 12 novembre 1997, vista la particolarità della situazione il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

 

"1. Il municipio rinuncia ad esigere la demolizione.

 2.  Il ricorrente verserà al comune fr. 10'000.-- a titolo di sanzione pecuniaria.

 3.  La decisione 18.6.96, no. __________, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nei termini di questa transazione.

 4.  Alle parti è assegnato un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.

In caso di accoglimento il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dagli atti senza spese e senza ripetibili."

 

 

ritenuto che il 17 novembre 1997, il municipio di __________, e il 27 novembre u.s., il patrocinatore del ricorrente, hanno aderito alla transazione succitata;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

§.  La decisione 18 giugno 1996, no. __________, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario