Incarto n.
52.96.00189

DP 180/96

cm

Lugano

16 settembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  30 agosto 1996 di

 

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 agosto 1996 (no 101/96) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che ha sospeso dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996 la patente relativa al __________

 

 

viste le osservazioni 4 settembre 1996 del Dipartimento;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel corso del 1996 la Polizia comunale di __________, nell'ambito di normali controlli inerenti la chiusura dei locali pubblici, ha potuto accertare che il __________ è rimasto aperto per ben sette volte oltre l'orario consentito (01.00) e precisamente in data:

-    25 maggio 1996, ore 01.30, 5 avventori,

-    3 giugno 1996, ore 01.45, 5 avventori,

-    29 giugno 1996, ore 01.30, 8 avventori,

-    30 giugno 1996, ore 01.20, 12 avventori,

-    3 luglio 1996, ore 01.25, 4 avventori.

-    10 agosto 1996, 01.25, 20 avventori.

 

 

                                  B.   In data 9 luglio 1996 il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ufficio permessi e passaporti, preso atto delle anzidette ritardate chiusure, ha avvertito la __________, titolare della patente relativa al __________ in parola, che qualora tali infrazioni si fossero ripetute avrebbe provveduto a sospenderle la patente, ciò che avrebbe conseguentemente comportato la chiusura del locale.

 

 

                                  C.   Preso atto che l'esercizio pubblico in oggetto in data 10 e 11 agosto 1996 è nuovamente rimasto aperto oltre l'orario consentito, il 19 agosto 1996 il Dipartimento ha quindi comunicato alla __________. che avrebbe provveduto a sospenderle la patente dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996.

 

 

                                  D.   Con risoluzione 26 agosto 1996 il Dipartimento ha così formalmente risolto che la patente N. __________ Cat. B 2) relativa al __________ fosse sospesa a far tempo dal 27 settembre 1996 fino al 1° ottobre 1996 con la conseguente chiusura dell'esercizio pubblico.

 

 

                                  E.   Contro tale giudizio la __________ si è aggravata al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale che la risoluzione venga annullata ed in via subordinata che la sospensione della patente venga posticipata al mese di novembre.

A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, pur ammettendo di non aver sempre rispettato l'orario di chiusura, la stessa è comunque sempre avvenuta soltanto 5/10 minuti oltre l'orario consentito. A suo modo di vedere la sanzione inflitta risulta pertanto sproporzionata alle infrazioni commesse.

 

 

                                  F.   Il ricorso è avversato dal Dipartimento, il quale adduce che non è veritiero che l'esercizio pubblico sia rimasto aperto soltanto 5/10 minuti oltre l'orario autorizzato; sostiene poi che il provvedimento adottato rispetta compiutamente il principio di proporzionalità.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   In primo luogo occorre esaminare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa (art. 3 PAmm).

 

La nuova Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, in vigore dall'8 marzo 1996, oltre a modificare in modo sostanziale il previgente regime normativo ha pure introdotto delle novità a livello procedurale.

Per ciò che interessa maggiormente questa sede, va sottolineare che in base a quanto sancito dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.

 

 

                                   2.   Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata resa dal Dipartimento.

Giusta l'art. 71 cpv. 1 Les pubb. 1994, la stessa avrebbe quindi dovuto essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.

 

Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere il ricorso interposto dall' insorgente contro la decisione dipartimentale in oggetto.

Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 PAmm.

 

 

                                   3.   Visto che il ricorso è stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Dipartimento alla ricorrente (cfr. dispositivo no 2 della decisione dipartimentale), si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28 novembre 1972 in re D.).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 68 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 3, 4, 28, 60 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato, __________.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria