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Incarto n. DP 180/96 cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretaria: |
Monica Campana Liebi, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 30 agosto 1996 di
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__________ rappr. da: __________
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contro |
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la decisione 26 agosto 1996 (no 101/96) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che ha sospeso dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996 la patente relativa al __________ |
viste le osservazioni 4 settembre 1996 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del 1996 la Polizia comunale di __________, nell'ambito di normali controlli inerenti la chiusura dei locali pubblici, ha potuto accertare che il __________ è rimasto aperto per ben sette volte oltre l'orario consentito (01.00) e precisamente in data:
- 25 maggio 1996, ore 01.30, 5 avventori,
- 3 giugno 1996, ore 01.45, 5 avventori,
- 29 giugno 1996, ore 01.30, 8 avventori,
- 30 giugno 1996, ore 01.20, 12 avventori,
- 3 luglio 1996, ore 01.25, 4 avventori.
- 10 agosto 1996, 01.25, 20 avventori.
B. In data 9 luglio 1996 il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ufficio permessi e passaporti, preso atto delle anzidette ritardate chiusure, ha avvertito la __________, titolare della patente relativa al __________ in parola, che qualora tali infrazioni si fossero ripetute avrebbe provveduto a sospenderle la patente, ciò che avrebbe conseguentemente comportato la chiusura del locale.
C. Preso atto che l'esercizio pubblico in oggetto in data 10 e 11 agosto 1996 è nuovamente rimasto aperto oltre l'orario consentito, il 19 agosto 1996 il Dipartimento ha quindi comunicato alla __________. che avrebbe provveduto a sospenderle la patente dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996.
D. Con risoluzione 26 agosto 1996 il Dipartimento ha così formalmente risolto che la patente N. __________ Cat. B 2) relativa al __________ fosse sospesa a far tempo dal 27 settembre 1996 fino al 1° ottobre 1996 con la conseguente chiusura dell'esercizio pubblico.
E. Contro tale giudizio la __________ si è aggravata al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale che la risoluzione venga annullata ed in via subordinata che la sospensione della patente venga posticipata al mese di novembre.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, pur ammettendo di non aver sempre rispettato l'orario di chiusura, la stessa è comunque sempre avvenuta soltanto 5/10 minuti oltre l'orario consentito. A suo modo di vedere la sanzione inflitta risulta pertanto sproporzionata alle infrazioni commesse.
F. Il ricorso è avversato dal Dipartimento, il quale adduce che non è veritiero che l'esercizio pubblico sia rimasto aperto soltanto 5/10 minuti oltre l'orario autorizzato; sostiene poi che il provvedimento adottato rispetta compiutamente il principio di proporzionalità.
Considerato, in diritto
1. In primo luogo occorre esaminare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa (art. 3 PAmm).
La nuova Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, in vigore dall'8 marzo 1996, oltre a modificare in modo sostanziale il previgente regime normativo ha pure introdotto delle novità a livello procedurale.
Per ciò che interessa maggiormente questa sede, va sottolineare che in base a quanto sancito dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.
2. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata resa dal Dipartimento.
Giusta l'art. 71 cpv. 1 Les pubb. 1994, la stessa avrebbe quindi dovuto essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.
Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere il ricorso interposto dall' insorgente contro la decisione dipartimentale in oggetto.
Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 PAmm.
3. Visto che il ricorso è stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Dipartimento alla ricorrente (cfr. dispositivo no 2 della decisione dipartimentale), si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28 novembre 1972 in re D.).
Per questi motivi,
visti gli art. 68 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 3, 4, 28, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. Gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato, __________.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria