Incarto n.
52.96.00245

 

Lugano

17 dicembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  7 novembre 1996 del

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 ottobre 1996, no. 5367, del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi le impugnative presentate da Guido, __________ __________ avverso le decisioni 17 aprile e 23 maggio 1996 del municipio di __________ in materia edilizia;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 31 gennaio 1996 __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di erigere una staccionata alta m 1.35 e lunga una decina di metri tra il suo fondo (part. no. __________ RF) e quello dei vicini __________, __________ e __________ (part. no. __________ RF) nel nucleo del paese;

 

 

                                         che la staccionata avrebbe dovuto essere realizzata in modo da dividere in due il corridoio largo appena un paio di metri che separa lo stabile di __________ da quello dei vicini __________;

 

 

che nel termine di pubblicazione della notifica quest'ultimi si sono opposti all'intervento;

 

 

che il 14 marzo 1996 __________ ha ritirato la notifica, asserendo di volersi limitare a costruire un muro non soggetto a licenza;

 

 

che il 21 marzo 1996 __________, __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ di ordinare a __________ di sospendere immediatamente i lavori di costruzione del muretto che questi aveva nel frattempo iniziato ad erigere lungo il confine fra i due fondi;

 

 

che con separate decisioni del 17 aprile 1996 il municipio di __________ ha dichiarato priva d'oggetto l'opposizione inoltrata da __________, __________ e __________ e respinto la richiesta di intervento inoltrata da quest'ultimi in relazione ai lavori avviati dal vicino;

 

 

che contro questi provvedimenti __________, __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

 

 

che il 3 maggio 1996 il municipio di __________ ha pubblicato all'albo la notifica 4 aprile 1996 inoltratagli da __________ per posare una rete metallica alta 80 m sul muro in cemento armato alto 70 cm costruito nel frattempo fra i due fondi;


che con decisione 23 maggio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione inoltrata da __________, __________ e __________;

 

 

che quest'ultimi hanno impugnato anche questa decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

 

 

che con giudizio 23 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi a' sensi dei considerandi, annullando la licenza edilizia 23 maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché chiedesse al Dipartimento del territorio (CBN) "l'autorizzazione relativa all'edificazione del muro di cinta e della sovrastante rete metallica";

 

 

che dopo aver rilevato che il nucleo di Monteggio è dichiarato sito pittoresco a sensi del DLBN, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera soggiacesse all'esame prescritto dall'art. 6 RBN;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

 

che l'insorgente ritiene che la posa di una rete alta 80 cm non soggiaccia nemmeno a licenza edilizia; la pretesa di sottoporre l'intervento al Dipartimento del territorio per preavviso violerebbe l'autonomia comunale;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;

 


che nella misura in cui il Consiglio di Stato ha imposto al municipio di __________ di ripetere, correggendola, una procedura di rilascio del permesso di costruzione può essere riconosciuta al comune la legittimazione a ricorrere anche se nessuna delle parti interessate ha impugnato il provvedimento;

 

 

che da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine;

 

 

che considerata la palese infondatezza dell'impugnativa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza scambio di allegati e senza istruttoria (art. 18 e 48 PAmm);

 

 

che giusta l'art. 5 cpv. 2 RLE non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria;

 

 

che altrettanto vale per la procedura di notifica in rapporto ai lavori esenti da permesso; non è quindi lecito suddividere i lavori soggetti a notifica in interventi di minore entità, non soggetti ad alcun permesso;

 

 

che nelle circostanze concrete la costruzione di un muretto di cemento armato alto 70 cm e la successiva posa di una rete metallica di 80 cm, non possono in nessun caso essere considerati come interventi a sé stanti, non soggetti nemmeno a notifica giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. e RLE;

 

 

che tanto il muro, quanto la rete soggiacciono alla procedura di notifica prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. a cifra 4 NAPR, che sottopone a tale procedura le opere di cinta aventi un'altezza non superiore a m 1.50;


che, giusta l'art. 6 cpv. 2 RLE, tuttora in vigore, "il municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione, lavori di nessun genere comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1";

 

 

che questa disposizione impone ai comuni di raccogliere il preavviso dell'autorità cantonale anche nel caso di interventi soggetti alla procedura di semplice notifica, se le opere previste richiamano l'applicazione di leggi elencate dall'allegato in questione;

 

 

che gli interventi edilizi su fondi inclusi nei siti pittoreschi a' sensi del DLBN soggiacciono alla preventiva approvazione del Dipartimento del territorio (art. 6 RBN);

 

 

che la costruzione di un'opera di cinta alta m 1.50 all'interno di un nucleo dichiarato sito pittoresco (art. 1 lett. c DLBN) non può quindi sfuggire all'esame dell'autorità cantonale;

 

 

che siffatta esigenza non viola minimamente l'autonomia del comune, poiché il DLBN limita legittimamente la libertà di decisione dell'autorità comunale;

 

 

che in materia di tutela delle bellezze naturali il comune non dispone di autonomia residua (art. 2 LOC), poiché tale compito è stato assunto dal Cantone;

 

 

che in questa materia il comune fruisce di autonomia soltanto nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di PR volte a salvaguardare l'aspetto estetico del paesaggio e delle costruzioni;

 

 

che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;


che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

 

 

visti gli art. 21 LE, 6 DLBN, 2 LOC, 6 RBN; 6 RLE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario