Incarto n.
52.96.00246

 

Lugano

17 dicembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Matteo Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  8 novembre 1996 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

il Consiglio di Stato per denegata e ritardata giustizia;

 

 

viste le osservazioni 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che il ricorrente __________ è stato parte di un contenzioso amministrativo in materia edilizia che lo vedeva opposto ai signori __________, __________ __________ - __________ e __________ - __________, proprietari di un fondo nel comune di __________; la vertenza si è risolta il 29 aprile 1992 con una transazione davanti al Tribunale federale e il conseguente stralcio della causa dai ruoli;

 

 

che, come accertato nella sentenza 27 aprile 1994 del Consiglio federale, adito tramite ricorso dall'insorgente, i punti eseguibili della predetta transazione giudiziale sono stati rispettati e il Consiglio di Stato ha dato seguito a quanto in essa ordinato;

 

 

che il 14 settembre __________ ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la decisione 29 aprile 1992, con la quale il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli la causa amministrativa sopra menzionata;

 

 

che tale ricorso è stato dichiarato irricevibile con decisione 27 ottobre 1995 per manifesta incompetenza dell'istanza adita ad entrare nel merito dell'impugnativa;

 

 

che non soddisfatto di quest'ultimo giudizio, il ricorrente ha presentato il 18 novembre 1995 un nuovo ricorso davanti al Tribunale federale per denegata giustizia;

 

 

che con decisione 4 dicembre 1995 l'Alta Corte ha pure dichiarato irricevibile il gravame;

 

 

che il __________ ricorre ora davanti a questo Tribunale per denegata giustizia da parte del Consiglio di Stato; sembrerebbe sostenere che la causa amministrativa oggetto della predetta transazione davanti al Tribunale federale sia rimasta "senza sentenza finale, definitiva, ufficiale" e che i numerosi scritti da lui inviati al Governo in merito a ciò non abbiano avuto risposta: chiede dunque testualmente:

 

"che lo Stato nella procedura amministrativa faccia rispettare le leggi e i miei diritti di aver in immediata vicinanza la particella di uso legale, ufficiale, con il terreno nello stato originale come prima degli scavi profondi illegali:

 

-    sgombero del furgoncino depositato nei pressi illegalmente - che occupa posto utilizzabile per vetture legali (vedi scritti citati al Governo);

-    chiusura completa della particella inclusa la striscia asfaltata illegalmente che appartiene alla particella stessa e che viene utilizzata in continuazione come posteggio abusivo ed utilizzo continuo di pubblico dominio;

-    ripristino della particella allo stato originale prima degli scavi profondi illegali, stato originale del terreno senza possibilità di posteggi illegali o di utilizzo di pubblico dominio (vedi documentazione fotografica agli atti);

-    risarcimento per i danni subiti di fr. 26'500.--, compresi fr. 4'497,40 (vedi documentazione allegata agli atti) addebitati allo Stato con la procedura amministrativa in 11 (undici) anni con mio impegno di più di 3'100 ore lavorative e con la relativa perdita rispettivamente i mancati introiti dalla mia professione;

-    una sentenza con diritto di ricorso al Tribunale federale"

 

 

che il Consiglio di Stato dal canto suo si oppone all'accoglimento del ricorso per i motivi che verranno addotti qui di seguito;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

che per le ragioni di seguito esposte l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

 

che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità;

 

 

che commette diniego di giustizia (formale) l'autorità che rifiuta espressamente o omette tacitamente di rendere una decisione, benché essa sia tenuta a statuire (G. Müller in Commentario alla Costituzione federale, art. 4 no. 89);

 

 

che vi è invece un ritardo ingiustificato se l'autorità competente non statuisce nel termine prescritto dalla legge o richiesto dalla natura e dalla complessità della fattispecie (G. Müller, op. cit., art. 4 no. 93);

 

 

che giusta l'art. 45 PAmm, questo Tribunale può essere adito tramite ricorso per denegata e ritardata giustizia in ogni stadio della causa;

 

 

che, nel caso specifico, ciò presuppone perlomeno che il Consiglio di Stato, chiamato ad agire quale autorità di ricorso, abbia ancora a rendere un giudizio nell'ambito del contenzioso citato in narrativa tra __________ da una parte, e __________ e litisconsorti dall'altra;

 

 

che né dagli atti, né dalle confuse allegazioni ricorsuali di __________, risulta che il Governo cantonale debba ancora statuire nella causa appena citata: la stessa ha infatti preso termine, definitivamente, con la decisione 29 aprile 1992 del Tribunale federale;

 

 

che pertanto, in quanto privo d'oggetto, il presente gravame è palesemente irricevibile;

 

 

che nella misura in cui il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver dato seguito ai suoi numerosi solleciti d'intervento per far rispettare la legalità nel comune di __________, il gravame è pure irricevibile: non rientra infatti nelle competenze di questo Tribunale quella di sindacare l'attività del Governo, allorquando esso è interpellato quale autorità di vigilanza sui comuni;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);

 

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 43, 45, 60 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario