Incarto n.
52.96.00264-265

 

Lugano

10 gennaio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi

 

 

                           a)

 

5 dicembre 1996 di

 

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rappr. da: __________


 

                           b)

6 dicembre 1996 di

 

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__________

tutti rappr. da __________

 

 

contro

 

 

la decisione 19 novembre 1996, no. 6109, del Consiglio di Stato, che respinge:

 

-    a) quale autorità di vigilanza:

 

      l'impugnativa 11 luglio 1996 presentata dai ricorrenti sub a) contro l'operato del sindaco di __________ in occasione dell'assemblea degli azionisti della ____________________ (dispositivo n. 1. B);

 

-    b) quale autorità di ricorso:

 

      l'impugnativa 29 agosto 1996 presentata dai ricorrenti sub b) contro la decisione 22 luglio /16 agosto 1996 del municipio di __________ di non impugnare le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria della __________ in materia di nomine statutarie (dispositivo 1. A);

 

 

 

 

viste le risposte:

-    18 dicembre 1996 del municipio di __________;

-    23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La __________ (in seguito: __________) è una società di diritto privato. Azionisti sono: i comuni di __________ (44 %), __________
(10,7 %), __________ (10 %) __________ (4 %), __________ (2 %), __________ (ETVL, 16 %) e la __________ (13, 3 %).

Il Consiglio di amministrazione (CA) della società si compone di 16 membri, nominati dall'assemblea generale ogni 4 anni. Gli statuti non delegano ai comuni il diritto di designare gli amministratori giusta l'art. 762 CO.

Sino a quest'anno, il comune di __________ era rappresentato in seno al CA da 5 membri, l'ETVL da 4, i comuni di __________ e __________ da 2 e quelli di O__________elina e di __________ da 1 membro. Il sedicesimo membro rappresentava la __________.

La revisione era affidata alla __________.

 

 

                                  B.   Dopo le ultime elezioni comunali, il comune di __________ ha rivendicato un ulteriore seggio in seno al CA. Di concerto con gli altri azionisti, __________ si è dichiarato in linea di massima disposto a cedergliene uno.

Nelle sedute del 20 e del 24 giugno 1996, il municipio di Loc__________rno ha quindi designato sei candidati da proporre all'assemblea degli azionisti della __________ che avrebbe avuto luogo il 25 di quel mese per deliberare sui conti, per nominare il CA e per designare l'ufficio di revisione. Candidati erano __________ ed __________ per il __________, __________ e __________ per il __________ __________ per il __________ e __________ per la __________.

In relazione alla trattanda concernente la designazione dell'organo di revisione, il municipio di __________ ha altresì risolto di proporre all'assemblea di non rinnovare l'incarico alla __________ e di far capo a fiduciari locali.

 

 

                                  C.   a) Nel corso dei lavori dell'assemblea ordinaria, prima della trattanda relativa alla nomina del CA, il Presidente ha comunicato che __________ si era dichiarato disposto a rinunciare a uno dei suoi quattro seggi in seno al __________. Ha tuttavia subordinato la rinuncia alla condizione che i candidati proposti dal comune di __________ fossero di suo gradimento. Ha quindi sollecitato il sindaco di __________ ad indicargli i nominativi.

Preso atto che __________ figurava fra i candidati, il rappresentante del__________ ha dichiarato che erano venute meno le premesse per la rinuncia prospettata.

Poste in votazione le 17 candidature, 15 candidati sono stati nominati all'unanimità. Il sedicesimo (__________) è stato nominato con il 56 % dei voti (per rapporto alle azioni rappresentate). __________ è invece rimasta esclusa, avendo raccolto soltanto il 44 % dei voti

 

b) Conformemente alle decisioni prese dal municipio, il sindaco di __________ ha poi proposto all'assemblea degli azionisti di non rinnovare il mandato di revisione affidato alla __________.

Ne è nata una discussione, in seguito alla quale è stato proposto di rinnovare il mandato in questione, affiancando tuttavia alla __________ un'altra società di revisione per l'esercizio 1996.

Il sindaco di __________ ha aderito alla proposta.

 

 

                                  D.   Con atto dell'11 luglio 1996, denominato "ricorso ex art. 208 segg. LOC", __________ e liteconsorti hanno contestato davanti al Consiglio di Stato "le decisioni adottate autonomamente" dal sindaco di __________ in occasione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della __________.

In sostanza, gli insorgenti rimproveravano al sindaco di non aver stralciato un candidato __________ dalla lista proposta dal comune allorché __________ aveva ritrattato la sua disponibilità a cedere un seggio nel CA. Gli insorgenti chiedevano quindi al Consiglio di Stato di annullare "la decisione 25 giugno 1969 dell'on. __________ circa:

    -   la designazione delle persone da candidare in seno al CA della __________ in rappresentanza della città di __________;

    -   il voto in favore della conferma della __________ quale organo di revisione della __________ ".

Gli stessi ricorrenti chiedevano inoltre che venisse accertata "la nullità assoluta":

    -   della designazione delle persone da candidare in seno al CA della __________ in rappresentanza della città di __________;

    -   del voto in favore della __________ quale organo di revisione della __________ ".

 

 

                                  E.   Con decisione 22 luglio 1996, adottata con il voto contrario della municipale __________, il municipio di __________ ha rinunciato ad impugnare davanti al Pretore le decisioni prese dall'assemblea della __________ in materia di nomina statutarie.

Contro questa risoluzione sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti sub b), chiedendone l'annullamento e postulando che venisse "fatto obbligo al municipio di __________ di convocare un'assemblea straordinaria della __________ e di proporre una rosa di candidati rappresentanti le forze politiche presenti in Consiglio comunale e in municipio secondo la formula proporzionale".

 

 

                                  F.   Con risoluzione 19 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha disatteso entrambe le impugnative. Sul gravame inoltrato da __________ e liteconsorti il Governo ha statuito in veste di autorità di ricorso. Sull'impugnativa presentata da __________ e liteconsorti ha invece statuito come autorità di vigilanza considerandola alla stregua di una semplice istanza d'intervento.

Illustrata la fattispecie, il Consiglio di Stato ha anzitutto escluso che la rinuncia ad impugnare le deliberazioni rese dall'assemblea degli azionisti della __________ in materia di nomine statutarie violasse il diritto. Considerato che lo statuto della società non delega al comune azionista il diritto di designare i suoi rappresentanti in seno al CA e che la legge non impone nemmeno il rispetto di criteri proporzionali, il municipio non avrebbe abusato della latitudine di giudizio che gli deve essere riconosciuta in ordine alla valutazione dell'opportunità di impugnare davanti al giudice civile le deliberazioni rese dall'assemblea degli azionisti della __________.

Con lo stesso giudizio, il Consiglio di Stato ha poi negato che le determinazioni assunte dal sindaco in quell'occasione costituissero decisioni impugnabili giusta l'art. 208 LOC. Ha quindi esaminato l'operato del sindaco unicamente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, giungendo alla conclusione che non fossero dati i presupposti per un intervento di tipo censorio. Proponendo all'assemblea i candidati designati dal municipio, il sindaco si sarebbe in effetti attenuto alle consegne ricevute.

Aderendo per contro alla proposta, sorta in sede assembleare, di affiancare alla __________ un'altra società di revisione, il sindaco si sarebbe scostato dalle decisioni adottate in proposito dal municipio. Anche in questo caso non sarebbero tuttavia dati gli estremi per un intervento dell'autorità di vigilanza, poiché l'operato del sindaco è stato comunque successivamente ratificato dal municipio con decisione 22 luglio 1996.

 

 

                                  G.   Contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l'annullamento.

 

a) __________ e liteconsorti rimproverano al Consiglio di Stato di aver omesso di statuire quale autorità di ricorso sull'impugnativa inoltratagli, limitandosi a trattarla alla stregua di una semplice istanza d'intervento ed a pronunciarsi unicamente in veste di autorità di vigilanza. Nel merito, gli insorgenti ripropongono invece le censure sollevate senza successo in primo grado contro l'operato del sindaco in occasione dell'assemblea degli azionisti della __________.

 

b) __________ e liteconsorti contestano per contro il giudizio governativo nella misura in cui conferma la decisione 22 luglio 1996 del municipio di __________ di non impugnare davanti al competente giudice civile le deliberazioni adottate dall'assemblea degli azionisti in merito alla nomina dei membri del CA. Gli insorgenti rimproverano in particolare al Consiglio di Stato di aver omesso di rilevare la natura apertamente revocatoria della decisione impugnata.

Chiedono quindi che gli atti vengano ritornati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente "nel senso dei considerandi (imponendo al municipio di chiedere la convocazione di un'assemblea  generale straordinaria con all'ordine del giorno la nomina di nuovi membri del CA e la revoca dell'organo di revisione)".

 

 

                                  H.   I ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che chiedono la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   Ricorso di __________ e liteconsorti

 

1.1. Prima di entrare nel merito del ricorso inoltrato da __________ e liteconsorti contro la decisione 19 novembre 1996 resa dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza (cfr. dispositivo 1. B), occorre verificare se sia ricevibile in ordine (art. 3 PAmm).

Giusta l'art. 207 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono in effetti inappellabili. Chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

Dottrina e giurisprudenza hanno da tempo chiarito che, per principio, possono essere dedotte davanti a questo tribunale unicamente le decisioni rese dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni che modificano una determinata situazione giuridica, ledendo legittimi interessi. La lesione di interessi degni di tutela deve, in altri termini, derivare direttamente dai provvedimenti adottati dal Consiglio di Stato in forza dei poteri di vigilanza conferitigli della LOC. Ne discende che le decisioni con cui il Consiglio di Stato respinge un'istanza d'intervento sono per principio inoppugnabili. Non modificando la situazione giuridica preesistente a livello comunale, tali decisioni sono in effetti insuscettibili di ledere legittimi interessi.

 

1.2. In concreto, __________ e liteconsorti sono insorti davanti al Consiglio di Stato contro le determinazioni assunte dal sindaco di __________ in occasione dell'assemblea degli azionisti della __________ del 25 giugno 1996.

L'atto di ricorso richiamava espressamente l'art. 208 LOC; norma, che permette di impugnare davanti al Consiglio di Stato le decisioni degli organi comunali, ovvero le decisioni rese dall'assemblea, dal consiglio comunale o dal municipio (sulla nozione di organi comunali, cfr. art. 9 LOC). Nei considerandi del giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha ritenuto che nell'operato del sindaco in quell'occasione non fossero ravvisabili gli estremi di una decisione impugnabile in base all'art. 208 LOC. Tale assunto è tuttavia rimasto circoscritto ai considerandi. Non si è tradotto in giudizio di irricevibilità del gravame, pronunciato dal Consiglio di Stato in veste di autorità di ricorso. L'impugnativa è quindi rimasta formalmente inevasa ed il Consiglio di Stato si è limitato ad esaminarla come semplice istanza d'intervento, giungendo alla conclusione che non fossero dati i presupposti per l'adozione di provvedimenti di vigilanza.

Nella misura in cui stabilisce che non sono dati gli estremi per un intervento dell'autorità di vigilanza, il giudizio del Consiglio di Stato non è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Lasciando immutata la situazione giuridica censurata dai ricorrenti, esso non lede infatti interessi legittimi. Sotto questo profilo, il ricorso di __________ e liteconsorti va quindi respinto in ordine siccome irricevibile

Nella misura in cui omette di statuire formalmente sull'impugnativa inoltrata da questi ricorrenti, convertendola - senza valida ragione - in un'istanza d'intervento e pretendendo così di aver evaso la pratica, il giudizio governativo presta invece il fianco a critiche. Procedendo in tal modo il Consiglio di Stato è in effetti incorso in un diniego di giustizia, poichè omette di definire il rapporto processuale instaurato dagli insorgenti con l'atto di ricorso, statuendo sull'impugnativa inoltratagli nella veste in cui è stato chiamato a pronunciarsi.

Per porre rimedio all'anomala situazione procedurale creata dal Consiglio di Stato, il presente giudizio di irricevibilità deve quindi essere integrato da un provvedimento di rinvio degli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca sull'impugnativa inoltratagli da __________ e liteconsorti in veste di autorità di ricorso: unica veste nella quale era in definitiva chiamato a pronunciarsi

 

 

                                   2.   Ricorso __________ e liteconsorti

 

Senz'altro ricevibile in ordine è invece l'impugnativa inoltrata da __________ e liteconsorti contro il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 22 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha rinunciato ad impugnare davanti al giudice civile le decisioni adottate dall'assemblea degli azionisti della __________.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende infatti dall'art. 208 LOC, la legittimazione attiva dei ricorrenti, tutti cittadini attivi di __________, è certa (art. 209 LOC) ed il ricorso è tempestivo.

Considerato tuttavia che il giudizio su questo ricorso potrebbe in qualche modo dipendere dall'esito dell'impugnativa presentata da __________ e liteconsorti contro le determinazioni assunte dal sindaco in occasione dell'assemblea degli azionisti della __________, questo Tribunale reputa opportuno sospendere il relativo procedimento sintanto che il Consiglio di Stato non avrà statuito sul predetto gravame in conformità del giudizio di rinvio dei cui si è detto sopra.

 

 

                                   3.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 194-196, 207-209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 5 dicembre 1996 di __________ e liteconsorti contro la decisione 19 novembre 1996 (no. 6109) resa dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza (dispositivo 1. B) è irricevibile.

 

                                         §.Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso 11 luglio 1996 di __________ e liteconsorti in qualità di autorità di ricorso (art. 208 LOC).

 

                                   2.   Il giudizio sul ricorso 6 dicembre 1996 di __________ e liteconsorti contro la decisione 19 novembre 1996 (n. 6109) resa dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di ricorso (dispositivo I A) è sospeso sintanto che quest'ultimo non avrà statuito sul ricorso di __________ e liteconsorti conformemente al dispositivo 1 § di cui sopra.

 

 

                                   3.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario