Incarto n.
52.96.00269

 

Lugano

24 gennaio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliere

 

 

statuendo sull'istanza di revisione (revoca) 12 dicembre 1996 di

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

che chiede l'esenzione delle tasse di giustizia poste a suo carico

 

 

richiamato l'art. 48 Pamm;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                         che __________ negli anni 1992 - 1995 ha più volte adito questo Tribunale;

 

 

                                         che i ricorsi sono stati respinti e le relative tasse di giustizia sono quindi state poste a carico del soccombente __________;

 

 

                                         che con "l' istanza di revoca tasse di giustizia" 12 dicembre 1996 l'istante postula in sostanza una revisione di quei giudizi nel senso di liberarlo dalle tasse di giustizia addebitategli;

 

 

                                         che la revisione è data (art. 35 PAmm):

"a)   se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;

b)    se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)    se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

 

 d)    se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente".

 

 

                                         che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno;

 

 

                                         che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;

 

 

                                         che, eccezionalmente, si prescinde dal prelievo di tasse e spese, nella speranza di indurre il comparente a desistere una volta per tutte da scorribande giudiziarie lesive dei suoi interessi economici;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 35,48 PAmm,


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria