Incarto n.
52.96.00270

 

Lugano

26 marzo 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 12 dicembre 1996 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 novembre 1996, no. 6192, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 8 ottobre 1996 di __________, avverso la decisione 3 ottobre 1996 del municipio di __________, con la quale veniva ordinato di ultimare i lavori sul mapp. no. __________ RFD __________ di sua proprietà secondo quanto previsto dai piani e dalla licenza edilizia 27 maggio 1996, nonché di demolire le pareti abusivamente realizzate;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, su proposta del Giudice Delegato, le parti sono addivenute alla seguente transazione:

 

"1.  Il signor __________ si impegna a posare sulle pareti del manufatto una soletta di cemento armato senza ulteriori aggiunte in altezza.
Si impegna inoltre a non utilizzare la parte superiore della soletta come deposito di materiale.

2.    Le pareti verranno intonacate. Sul lato verso il viale verrà posata una finestra.
La parete verso il lago rimarrà aperta.

3.    La causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e senza assegnazioni di ripetibili."

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario