Incarto n.
52.96.00271

 

Lugano

15 gennaio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  13 dicembre 1996 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 novembre 1996, no. 6174, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 29 luglio 1996 del municipio di __________ in tema di erogazione dell'aiuto complementare comunale AVS/AI;

 

 

viste le risposte:

-    23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;

-    30 dicembre 1996 del comune di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con messaggio 12 gennaio 1996 il municipio di __________ ha proposto al consiglio comunale di "revocare il decreto legislativo concernente l'aiuto complementare AVS/AI del 23 novembre 1973 con effetto a partire dal 1. gennaio 1996".

Preavvisata favorevolmente dalla commissione delle petizioni, la proposta è stata adottata all'unanimità dal legislativo comunale nella seduta del 5 febbraio 1996.

Contro questa risoluzione si è aggravata davanti al Consiglio di Stato __________, cittadina attiva di __________, contestando l'effetto retroattivo e sollecitando l'erogazione del sussidio sino all'approvazione del provvedimento abrogativo da parte dell'autorità cantonale.

 

 

                                  B.   Con giudizio 26 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa "a' sensi dei considerandi".

In sostanza, il Governo ha ritenuto inammissibile il conferimento dell'effetto sospensivo. Ha quindi stabilito che l'aiuto complementare comunale doveva essere ulteriormente erogato sino alla crescita in giudicato della decisione di abrogazione del "decreto legislativo" citato; aggiungendo: "non invece fino alla ratifica da parte dell'autorità cantonale, in quanto tale ratifica non ha formalmente luogo".

 

 

                                  C.   Con giudizio 29 maggio 1996 questo Tribunale ha respinto siccome irricevibile un ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione governativa.

In sostanza, il Tribunale cantonale amministrativo ha ricordato che il controllo giurisdizionale astratto di leggi e regolamenti comunali non rientra nel novero delle sue competenze giurisdizionali.

 

 

                                  D.   Il 13 giugno 1996 __________ ha chiesto al municipio di __________ di versarle il contributo in questione sino al momento in cui l'autorità cantonale non avesse approvato la risoluzione di abrogazione del regolamento in oggetto.

Con decisione 29 luglio 1996 il municipio di __________ ha respinto la richiesta, rilevando che la ratifica dell'abrogazione del regolamento non avrebbe avuto luogo.

 

 

                                  E.   Con giudizio 27 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione municipale, riconoscendo all'insorgente il diritto all'aiuto complementare sino al 26 marzo 1996, data della risoluzione con cui lo stesso Governo aveva cassato la disposizione che conferiva effetto retroattivo all'abrogazione del regolamento in esame.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha affermato che la precedente decisione del 26 marzo 1996 doveva essere considerata alla stregua di una decisione di ratifica dell'abrogazione del regolamento comunale sull'aiuto complementare AVS/AI.

 

 

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento dell'aiuto negatole dal municipio.

L'insorgente contesta che la decisione 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato possa essere considerata quale ratifica dell'abrogazione del regolamento in questione.

 

 

                                  G.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________ che non formulano osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm.

 

 

                                   2.   I regolamenti comunali sono adottati, modificati o abrogati dal legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. a LOC).

Trascorsi i termini di pubblicazione, di ricorso e di referendum (art. 187 LOC), i regolamenti  comunali sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione (art. 188 cpv. 1 LOC). Ciò vale tanto per l'adozione, quanto per la modifica o l'abrogazione (art. 188 cpv. 2 LOC).

Competente ad evadere i ricorsi è il Consiglio di Stato. L'approvazione è invece delegata alla Sezione Enti Locali (SEL), che per principio si pronuncia dopo l'evasione di eventuali ricorsi da parte del Consiglio di Stato (cfr. Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del Consiglio di Stato del 24.8.94 e relativo allegato; BU 1995 pag. 381).

Con l'approvazione da parte della SEL i regolamenti comunali diventano esecutivi (art. 190 cpv. 1 LOC). La ratifica dell'autorità cantonale ha quindi valore costitutivo (GAT, n. 234). Per il principio del parallelismo delle forme, i regolamenti cessano quindi di esplicare effetti soltanto dopo che la SEL ha approvato la decisione di abrogazione.

 

 

                                   3.   In concreto, l'autorità cantonale non ha mai approvato la deliberazione 5 febbraio 1996 con cui il consiglio comunale di __________ ha abrogato il regolamento comunale sull'aiuto complementare AVS/AI. Il municipio di __________ non ha del resto mai sollecitato l'approvazione di quel provvedimento.

In mancanza di una formale decisione di ratifica dell'abrogazione da parte dell'autorità competente (SEL), il regolamento è quindi da considerare come tuttora in vigore.

Con decisione 26 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha invero "evaso a' sensi dei considerandi" il ricorso inoltrato da __________ contro la deliberazione di abrogazione resa dal legislativo comunale. Tale decisione, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nel giudizio qui in esame, non può tuttavia tener luogo di un provvedimento di approvazione. Nei considerandi di quella decisione il Governo si è in effetti limitato a cassare la clausola che conferiva effetto retroattivo all'abrogazione del regolamento. Non ha formalmente approvato l'abrogazione in quanto tale. Anzi ha affermato che "la ratifica" dell'abrogazione "non ha formalmente luogo". Non si capisce se ciò sia dovuto al fatto che il municipio non l'aveva mai nemmeno chiesta o al fatto che l'approvazione dei regolamenti comunali è delegata alla SEL o all'erronea convinzione che l'abrogazione dei regolamenti comunali non soggiaccia ad approvazione da parte dell'autorità cantonale. Certo è che nessun considerando di quella decisione governativa permette di ravvisarvi un'implicita "approvazione dell'abrogazione del regolamento comunale in oggetto", come pretende ora il Consiglio di Stato nel giudizio qui in esame.

 

 

                                   4.   Ferme queste premesse, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando quella del municipio di __________ nel senso di riconoscere all'insorgente il diritto all'aiuto completare AVS/AI sintanto che la SEL, analogamente sollecitata dall'autorità comunale, non avrà ratificato la decisione 5 febbraio 1996 con cui il consiglio comunale ha abrogato il regolamento su cui si fondano tali prestazioni.

 

 

                                   5.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 187, 188, 190, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato, no. 6174, è annullata.

1.2.   la decisione 29 luglio 1996 del municipio di __________ è riformata nel senso che il comune verserà ad __________ l'aiuto complementare AVS/AI sintanto che la SEL non avrà approvato la decisione 5 febbraio 1996 del consiglio comunale che abroga il "decreto legislativo" sull'aiuto complementare AVS/AI.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario