Incarto n.
52.96.00038
DP 29/96

cm

Lugano

20 marzo 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 31 gennaio 1996 di

 

 

 

__________ e __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 gennaio 1996, no. 178, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 21 novembre 1995 di __________ e __________, interposto contro la decisione 2 novembre 1995 del municipio di __________, con la quale si accertava che i lavori di riattazione eseguiti nell'appartamento di proprietà di __________ e __________, non necessitavano di una procedura autorizzativa e non ricorrevano pertanto gli estremi per intervenire, a salvaguardia della pubblica quiete e della salute pubblica;

 

 

preso atto che con dichiarazione 12 marzo 1996 i ricorrenti hanno comunicato di ritirare il ricorso a condizione che lo Stato rinunci alla tassa di giustizia applicata a loro carico;

 

 

ritenuto l'accordo del Consiglio di Stato;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario