|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 1 aprile 1996 di
|
|
____________________patrocinati da: avv. __________
|
||
|
|
contro |
|
|
|
|
la decisione 13 marzo 1996, no 1156, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione 17 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio, Ufficio catasto e proprietà dello Stato, relativa al rilascio dell'autorizzazione no __________ per l'uso speciale del demanio pubblico-lago sulla part. no __________ RFP di __________; |
|
richiamato il verbale dell'udienza di sopralluogo 5 novembre 1996, ove si era stabilito di procedere ad una nuova determinazione della superficie demaniale-lago occupata in corrispondenza della part. no. __________ RFP di __________
rilevato che, con lettera 15 novembre 1996, il Dipartimento del territorio ha prodotto davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'estratto planimetrico della mutazione no __________ di ____________________ con un nuovo calcolo della superficie demaniale-lago occupata in corrispondenza con il predetto mappale di __________ e la relativa proposta di conteggio della tassa d'uso di quest'area;
preso atto che in sede di conclusioni, i ricorrenti, avuto concoscenza della nuova proposta, hanno dichiarato di ritirare il gravame 1° aprile 1996 e che l'Ufficio catasto e proprietà dello Stato, demanio naturale, ha confermato di modificare la precedente autorizzazione no. __________ come alla succitata proposta di conteggio 15 novembre 1996;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
|
3. Intimazione a: |
|
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario