Incarto n.
52.96.00086

DP 77/96

cm

Lugano

30 aprile 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  11 aprile 1996 di

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato, no. 1430, che respinge l'impugnativa presentata dal municipio di __________ avverso la decisione 19 febbraio 1996 della sezione enti locali (SEL) che accoglie le dimissioni di __________ dalla carica di municipale;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con sentenza 23 novembre 1994 il Presidente delle Assise correzionali di __________ ha condannato __________, municipale di __________, alla pena di 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di due anni per i reati di ripetuta truffa consumata e mancata, ripetuto e continuato conseguimento fraudolento di falsa attestazione e ripetuta e continuata trascuranza degli obblighi al mantenimento;

 

 

che l'8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha prospettato a __________ l'eventualità di destituirlo dalla carica conformemente all'art. 199 LOC;

 

 

che l'11 dicembre 1995 __________ ha inoltrato al Governo le dimissioni dalla carica di municipale per gravi motivi;

 

 

che con decisione 1. febbraio 1996 la SEL, agente per delega del Consiglio di Stato, ha accettato le dimissioni, reputando giustificati i motivi invocati;

 

 

che contro questo provvedimento il municipio di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che le dimissioni venissero respinte e che il municipale dimissionario venisse destituito;

 

 

che con giudizio 19 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il reclamo per motivi che non occorre qui rievocare;

 

 

che contro questo giudizio si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, subentrante a __________ in municipio, riprendendo e sviluppando le tesi addotte senza successo dall'esecutivo comunale in sede di reclamo;

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                         che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, notoriamente, è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il metodo enumerativo e non per clausola generale (art. 61 PAmm);

 

 

che secondo l'art. 85 cvp. 1 lett c) LOC i membri degli esecutivi comunali possono dimissionare dalla carica per "un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro grave motivo";

 

 

che "le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 lett. c) sono sottoposte dal municipio al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente" (art. 86 cpv. 2 LOC);

 

 

che già per questo motivo, l'impugnativa inoltrata da __________ al Tribunale cantonale amministrativo dev'essere dichiarata irricevibile;

 

 

che l'esito non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui si volessero ravvisare nella risoluzione censurata gli estremi di un'elusione delle norme che regolano l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei municipali (art. 197 seg. LOC);

 

 

che anche in quest'ipotesi l'impugnativa sarebbe da respingere, poiché l'insorgente, per nulla leso nei suoi legittimi interessi non sarebbe comunque legittimato ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo un provvedimento che il Consiglio di Stato ha adottato in veste di autorità di vigilanza sui comuni (art. 207 LOC);

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

visti gli art. 85, 86, 195, 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm

 

 


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- (trecento) è a carico del ricorrente.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario