Incarto n.
52.97.00100

Lugano

12 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 5 maggio 1997 di

 

 

__________ e __________

patrocinato da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 16 aprile 1997, no. 1818, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 3 febbraio 1997 dei ricorrenti interposto contro la decisione del municipio di __________ con la quale ha rilasciato la licenza edilizia per la posa di una recinzione metallica e di un cancello al mappale no __________ RFD di __________, di proprietà di __________;

 

 

preso atto che in data 6 giugno 1997 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

ritenuto comunque che il resistente ha provveduto a presentare nel termine assegnato l'allegato di risposta, ben si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         I ricorrenti verseranno a __________ l'importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario