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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di
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__________ e __________ patrocinato da: avv. __________
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contro |
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la decisione 23 aprile 1997, no. 1960, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 29 novembre 1996 degli insorgenti avverso la risoluzione 14 novembre 1996 del municipio di __________, con la quale rilasciava alla __________ la licenza edilizia per la posa di una recinzione del campo da tennis ai mapp. n. __________ e n. __________ RF di __________; |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 12 giugno 1997, dopo discussione, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. I signori __________ ritirano il ricorso alle seguenti condizioni:
a) L'altezza della recinzione sul confine tra i fondi __________ viene limitata a m. 1.20 a partire dal livello superiore del muro.
b) La __________ si impegna a non posare teloni o coperture analoghe sulla rete, su tutto il perimetro.
c) La __________ ritira la querela penale di data 20 febbraio 1997.
d) La __________ si impegna a sue spese a posare sul terreno dei signori __________ lungo il confine una siepe verde che i signori __________ provvederanno a scegliere tra le piante usuali di recinzione.
2. Il Tribunale cantonale amministrativo provvederà a stralciare il ricorso senza spese e senza assegnare ripetibili, ritenuto che lo Stato rinuncia alla tassa di giustizia applicata in I.a istanza e le parti rinunciano alle ripetibili."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario