Incarto n.
52.97.00113

 

Lugano

13 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di

 

 

 

__________ e __________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 aprile 1997, no. 1960, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 29 novembre 1996 degli insorgenti avverso la risoluzione 14 novembre 1996 del municipio di __________, con la quale rilasciava alla __________ la licenza edilizia per la posa di una recinzione del campo da tennis ai mapp. n. __________ e n. __________ RF di __________;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 12 giugno 1997, dopo discussione, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:

 

"1.    I signori __________ ritirano il ricorso alle seguenti condizioni:

         a)    L'altezza della recinzione sul confine tra i fondi __________ viene limitata a m. 1.20 a partire dal livello superiore del muro.

         b)    La __________ si impegna a non posare teloni o coperture analoghe sulla rete, su tutto il perimetro.

         c) La __________ ritira la querela penale di data 20 febbraio 1997.

 

         d)    La __________ si impegna a sue spese a posare sul terreno dei signori __________ lungo il confine una siepe verde che i signori __________ provvederanno a scegliere tra le piante usuali di recinzione.

 

2.    Il Tribunale cantonale amministrativo provvederà a stralciare il ricorso senza spese e senza assegnare ripetibili, ritenuto che lo Stato rinuncia alla tassa di giustizia applicata in I.a istanza e le parti rinunciano alle ripetibili."

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

decreta:

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario