Incarto n.
52.97.00127

52.97.00128

 

Lugano

17 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi  27 maggio 1997

 

 

a)  Comunione dei comproprietari del __________

      rappr. da: __________

 

b)  __________

      rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 maggio 1997, no. 2191, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 20 febbraio 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per trasformare in esercizio pubblico la PPP n. 2  del condominio __________ (part. n. __________ RFD);

 

viste le risposte:

-    11 giugno 1997 del municipio di __________;

-    10 giugno 1997 del Consiglio di Stato;

-    13 giugno 1997 della __________;

ai ricorsi a) e b)

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che la resistente __________ è proprietaria di 3 quote di comproprietà (PPP n. 1-3 di totali 296/1000) del condominio __________ che sorge a __________, lungo il viale __________ (part. n. __________ RFD; zona R7);

 

 

che la ricorrente __________ è invece proprietaria delle rimanenti quote di comproprietà;

 

 

che il 12 dicembre 1996 la resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in esercizio pubblico (snack bar, con 30 posti a sedere) la PPP n. 2, attualmente occupata dal negozio di tappeti che ha sede nella PPP contigua;

 

 

che alla domanda si sono opposte la __________, rispettivamente la comunione dei comproprietari del condominio __________, con argomenti che non occorre qui evocare;

 

 

che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 20 febbraio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;

 

 

che con giudizio 7 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, rigettando a sua volta le impugnative contro di essa inoltrate dalle opponenti;

 

 

che dei motivi addotti dal Governo a sostegno del suo giudizio si dirà semmai più avanti;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia;

 

 

che le ricorrenti allegano:

·      che la trasformazione non è conforme al regolamento condominiale;

·      che il nuovo insediamento comporterà un uso accresciuto degli impianti comuni;

·      che i posteggi, tre dei quali sotterranei, sono insufficienti;

·      che il rilascio della licenza dovrebbe essere preceduto dalla soluzione delle vertenze civili pendenti;

 

 

che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dalla beneficiaria della licenza impugnata con argomenti di cui si dirà semmai più avanti;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 21 LE;

 

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo richiesto dalle ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti o comunque utili per il giudizio;

 

 

che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE); la licenza edilizia deve essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio (art. 2 LE);

 

 

che le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento al regolamento condominiale sono improponibili: in quanto fondate sul diritto privato, anche se risultassero giustificate non osterebbero al rilascio della controversa licenza;

 

 

che l'unico impedimento di diritto pubblico che potrebbe ostare al rilascio della licenza riguarda i posteggi;

 

 

che giusta l'art. 48 cifra 1.2. NAPR di __________ nella zona R7 deve essere destinata a posteggio una superficie di almeno 12 mq ogni 100 mq di SUL adibita ad appartamenti, negozi, uffici od a pubblico esercizio;

 

 

che, disponendo di 6 posteggi di più di 10 mq l'uno, l'esercizio pubblico in esame, con una SUL di poco più 100 mq e 30 posti a sedere, soddisfa in ogni caso le condizioni poste dalla norma succitata;

 

 

che i 6 posteggi ossequiano anche le norme VSS, che impongono un posteggio ogni 6 posti a sedere;

 

 

che spetterà semmai al municipio verificare che anche i 3 posteggi dell’autorimessa sotterranea siano effettivamente messi a disposizione della clientela;

 

 

che le impugnative, temerarie e non semplicemente infondate, vanno quindi senz'altro respinte, addebitando alle ricorrenti la tassa di giustizia e le ripetibili;

 

 

 

visti gli art. 21 LE; 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

 

 

                                   3.   Le ripetibili di fr. 1'200.-- sono a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

 



 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario