Incarto n.
52.97.00131

Lugano

28 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 5 giugno 1997 della

 

 

 

__________

patrocinata da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 maggio 1998, no. 2305, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ ha sospeso per due anni l'esame della domanda di costruzione inoltrata dalla stessa ricorrente per la posa di una pensilina a copertura del piazzale d'accesso all'aeroporto di __________ (part. no. __________, __________ e __________ RFD);

 

 

ritenuto che il municipio di __________, con risoluzione 7 ottobre 1996, aveva sospeso per due anni l'esame della domanda di costruzione inoltrata dalla __________, concernente la posa di una pensilina, in quanto in contrasto con gli studi pianificatori;

 

 

rilevato che durante le more del procedimento il termine di sospensione previsto dall'art. 65 LALPT è nel frattempo spirato;

 

 

considerato pertanto che il ricorso è così divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

§.  Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché statuisca sulla domanda di costruzione.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario